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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976, n. 1076

Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2006)
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Testo in vigore dal:  17-9-1977 al: 31-12-2006
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato, con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, recante norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronauti ci, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1167, recante disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, recante norme sull'amministrazioni e la contabilità degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Esso avrà applicazione dal primo giorno dell'anno finanziario successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla stessa data sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle del regolamento medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1976

LEONE MORO - COLOMBO - FORLANI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1977

Atti di Governo, registro n. 13, luglio n. 30