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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1977, n. 422

Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal: 11-8-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visto  l'accordo intervenuto il 26 gennaio 1976, e confermato il 16
giugno  1977  fra  il  Governo  ed i rappresentanti della Federazione
unitaria  Cgil-Cisl-Uil,  dell'Intesa  delle organizzazioni sindacali
autonome  (Cisal-Cisas-UnsaFisafs-Snals)  e  della  Dirstat  e  della
Cisnal, sulla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica
e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il   lavoro  straordinario  puo'  essere  consentito  soltanto  per
eccezionali  esigenze  di servizio riconosciute indilazionabili ed e'
autorizzato  con  motivato  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro interessato, previo parere del
consiglio  di  amministrazione,  di  concerto  con il Ministro per il
tesoro,  entro  i  limiti  dei  fondi  stanziati  in bilancio, il cui
ammontare   complessivo   non   potra'  eccedere  l'importo  pari  al
corrispettivo  di  140 ore annue per ciascuna unita' del personale in
servizio.
  Il predetto decreto dovra' indicare, oltre che i motivi per i quali
le  prestazioni  stesse  sono  rese,  anche  gli  uffici interessati,
l'entita'   del  personale  impiegato,  compreso  il  titolare  delle
relative  unita'  organiche,  il  periodo di tempo per il quale viene
richiesta  l'esecuzione  del  lavoro  straordinario, il numero di ore
riconosciute   indispensabili   per   corrispondere  alle  suindicate
esigenze di servizio.
  Le  ore  di lavoro straordinario possono essere retribuite soltanto
per  le  prestazioni  effettivamente rese nei limiti stabiliti con il
decreto  di  autorizzazione  con  il quale, salvo quanto previsto nei
successivi  articoli,  potra' consentirsi di raggiungere al massimo e
solo per casi eccezionali il limite annuo individuale di 240 ore.
  Ove  non  sia diversamente stabilito col decreto di autorizzazione,
la  spesa  mensile  per  lavoro  straordinario  non  puo' normalmente
superare il dodicesimo dello stanziamento annuo del relativo capitolo
di  bilancio.  Per esigenze di servizio che non consentano l'uniforme
distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il
predetto  limite  puo' essere eccezionalmente superato nei periodi di
piu'  intensa  attivita',  purche'  sia  assicurato il servizio per i
restanti   periodi   e  resti  per  questi  ultimi  in  bilancio  una
disponibilita'  non inferiore, per ciascun mese, alla meta' di quella
normalmente utilizzabile.
  Al  termine di ogni periodo autorizzato il titolare di ogni singola
unita'  organica  presentera'  una circostanziata relazione finale al
consiglio di amministrazione sull'entita' delle prestazioni di lavoro
straordinario  autorizzate  e  rese,  nonche' in ordine all'effettivo
risultato  conseguito;  cio' anche al fine delle eventuali successive
autorizzazioni.  Di  tali  relazioni  si terra' conto nella relazione
annuale   di  cui  all'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.