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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 291

Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1977, n. 501 (in G.U. 12/08/1977, n.220).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1978)
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Testo in vigore dal: 14-2-1979
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare 
provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori 
  meridionali,   in   relazione   allo   stato   di    grave    crisi
  dell'occupazione; Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il  bilancio  e  la  programmazione
economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria,
il commercio e l'artigianato e per gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  ((Nelle aree, ricomprese nei territori di cui  all'articolo  1  del
testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle  quali  si
verifichi uno stato di grave crisi  dell'occupazione  in  conseguenza
dell'avvenuto  completamento  di  impianti  industriali,   di   opere
pubbliche di grandi dimensioni  e  di  lavori  relativi  a  programmi
comunque finanziati in tutto o in parte con fondi  statali,  e  nelle
quali   sussistano   possibilita'   di   occupazione   derivanti   da
investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti
previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale  di  cui
alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste,
nonche' da altri programmi di opere pubbliche finanziate dallo Stato,
dalle regioni o dagli enti locali, puo' essere concesso ai lavoratori
che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere
suddette, il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale
previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino  a  un  massimo  di
ventiquattro mesi. 
  L'accertamento delle condizioni  di  cui  al  precedente  comma  e'
effettuato dal Comitato  dei  Ministri  per  il  coordinamento  della
politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale,  che  adotta  i  conseguenti  provvedimenti
mediante propri decreti trimestrali. 
  Le imprese che vengono esentate, ai sensi del n.  2)  dell'articolo
12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento  del  contributo
addizionale  sull'integrazione  salariale   corrisposta   ai   propri
dipendenti, sono esentate  altresi'  dal  pagamento  delle  ulteriori
contribuzioni  dovute  in  relazione  agli  interventi  della   Cassa
integrazione guadagni. 
  I nominativi dei lavoratori di cui al  primo  comma  devono  essere
comunicati dai datori di lavoro interessati,  entro  quindici  giorni
dalla data del primo decreto di cui al  secondo  comma,  agli  uffici
provinciali del lavoro e della massima  occupazione  nel  cui  ambito
territoriale sono compresi  i  comuni  di  residenza  dei  lavoratori
stessi, per essere iscritti  in  una  lista  speciale,  da  istituire
presso gli uffici predetti. 
  Tali liste saranno trasmesse dagli uffici  provinciali  del  lavoro
interessati alle rispettive commissioni regionali  per  l'impiego  le
quali,  anche  sulla  base  di  intese  interregionali  ed  osservati
opportuni criteri di proporzionalita',  ripartiscono  le  offerte  di
lavoro avanzate dalle imprese appaltatrici delle opere e  dei  lavori
di cui al primo comma da svolgersi in una determinata provincia e che
non siano state soddisfatte con lavoratori iscritti nella lista della
provincia stessa, tra i lavoratori iscritti nelle liste  speciali  di
altre province anche di regioni contermini. 
  I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma, ancorche'
siano cessati dal  beneficio  della  Cassa  integrazione  guadagni  e
purche' godano  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione,  sono
avviati con precedenza presso le imprese appaltatrici delle  opere  e
dei lavori derivanti dagli investimenti  pubblici  di  cui  a:  primo
comma  da  realizzarsi  nel  territorio  delle  rispettive  province,
ovvero, in subordine, di altre province secondo i criteri  stabiliti,
ai sensi del quinto comma dalle commissioni regionali per l'impiego. 
  Le imprese che appaltano i  lavori  di  cui  al  primo  comma  sono
obbligate  ad  attenersi  ad  eventuali   clausole,   contenute   nei
capitolati  d'appalto,  intese  ad  assi  curare  il  reimpiego   dei
lavoratori iscritti nelle liste speciali. Le stazioni appaltanti e le
imprese appaltatrici  sono  tenute  a  comunicare  tali  clausole  ai
competenti uffici provinciali del lavoro, i quali  dovranno  dare  la
precedenza ai lavori stessi secondo quanto  previsto  dalle  clausole
suddette. 
  Le sezioni di collocamento che, a causa della in disponibilita'  di
lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento, non
siano in grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire  alla
esecuzione  di  opere  e  lavori  non  derivanti  dagli  investimenti
pubblici di cui al  primo  comma,  debbono  comunicare  le  richieste
inevase al rispettivo ufficio provinciale del lavoro che  provvedera'
a soddisfare le richieste stesse avviando lavoratori  iscritti  nella
lista di cui al quarto comma. 
  Gli avviamenti al lavoro ai sensi dei precedenti commi,  ovvero  ai
corsi di  formazione  professionale  finalizzati  alle  occasioni  di
lavoro programmate,  eventualmente  organizzati  e  finanziati  dalle
competenti regioni,  sono  effettuate  dall'ufficio  provinciale  del
lavoro presso il quale e' istituita la lista di cui al quarto  comma,
sulla  base  di  apposite  graduatorie  formate   dalla   commissione
provinciale per il collocamento con l'osservanza dei criteri previsti
dall'articolo 15 della legge  29  aprile  1949,  n.  264,  in  quanto
applicabili. 
  I lavoratori cessano dal beneficio  dell'integrazione  salariale  e
perdono il titolo di precedenza  qualora  rifiutino  l'avviamento  ai
corsi di formazione professionale di cui al nono  comma,  ovvero  non
frequentino   regolarmente   i   corsi   stessi,   ovvero   rifiutino
l'avviamento ai lavori previsti dai precedenti  commi,  quando  detti
lavori si svolgano  in  un  ambito  territoriale  compreso  entro  50
chilometri dal comune di residenza)).