stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 291

Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1977, n. 501 (in G.U. 12/08/1977, n.220).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1978)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-6-1977 al: 12-8-1977
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali, in relazione allo stato di grave crisi dell'occupazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Decreta:

Art. 1



Nelle aree, ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e delle direttive da esso previste può essere concessa, limitatamente ai lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, la proroga di detto trattamento per un periodo massimo di dodici mesi.
L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio e l'artigianato per le partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
La proroga di cui al primo comma è disposta, per periodi trimestrali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso l'ufficio stesso, ai fini del loro avviamento, su proposta della commissione comunale di collocamento, ad appositi corsi di formazione professionale di carattere straordinario.
I corsi di cui al comma precedente della durata massima di otto mesi sono organizzati dalle regioni competenti e la relativa spesa graverà sulla quota statale del fondo addestramento professionale dei Lavoratori per l'esercizio 1976-77 e 1977-78.
I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale qualora rifiutino di frequentare i corsi di formazione professionale di cui al quarto comma ovvero l'avviamento a lavori, relativi previsti al successivo comma.
I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma sono avviati al lavoro con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma.