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DECRETO-LEGGE 7 aprile 1977, n. 103

Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 giugno 1977, n. 267 (in G.U. 07/06/1977, n.153).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1978)
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Testo in vigore dal: 9-4-1977
al: 7-6-1977
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
soppressione  dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie
metallurgiche   -  EGAM,  alla  sistemazione  dei  relativi  rapporti
giuridici  ed al trasferimento delle societa' del gruppo all'Istituto
per   la  ricostruzione  industriale  -  IRI  ed  all'Ente  nazionale
Idrocarburi - ENI, anche ai fini del loro risanamento;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  partecipazioni statali, di
concerto  con  il  Ministro  per  il  bilancio  e  la  programmazione
economica ed il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'Ente  autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche
- EGAM e' soppresso.
  Le  partecipazioni  azionarie  delle  societa' inquadrate nell'Ente
sono   assegnate   in   gestione   fiduciaria   all'Istituto  per  la
ricostruzione  industriale  -  IRI e all'Ente nazionale idrocarburi -
ENI  mediante  girata per procura a norma e per gli effetti dell'art.
14  del  regio  decreto 29 marzo 1942, n. 239, secondo le indicazioni
della tabella allegato A.