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DECRETO-LEGGE 7 aprile 1977, n. 103

Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 giugno 1977, n. 267 (in G.U. 07/06/1977, n.153).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1978)
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Testo in vigore dal:  9-4-1977 al: 7-6-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM, alla sistemazione dei relativi rapporti giuridici ed al trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI ed all'Ente nazionale Idrocarburi - ENI, anche ai fini del loro risanamento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ed il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM è soppresso.
Le partecipazioni azionarie delle società inquadrate nell'Ente sono assegnate in gestione fiduciaria all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI e all'Ente nazionale idrocarburi - ENI mediante girata per procura a norma e per gli effetti dell'art. 14 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, secondo le indicazioni della tabella allegato A.