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LEGGE 23 marzo 1977, n. 97

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2001)
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Testo in vigore dal: 27-7-1978
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul
reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche  devono  versare  nel  mese di novembre di ciascun anno, a
titolo  di  acconto  dell'imposta  dovuta per il periodo d'imposta in
corso,  un  importo  pari  al  75  per cento dell'imposta relativa al
periodo  precedente,  come  indicata, al netto delle detrazioni e dei
crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei
redditi   presentata  per  il  periodo  stesso.  Se  per  il  periodo
precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato
al  75  per  cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo
che  avrebbe  dovuto  essere  dichiarato, al netto delle detrazioni e
crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.
  I  soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui
esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono
effettuare   il  versamento  nell'undicesimo  mese  dell'esercizio  o
periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione
iniziato dopo il 30 giugno 1976. ((I soggetti all'imposta sul reddito
delle  persone giuridiche che per effetto di disposizioni legislative
approvano  il  bilancio  oltre  i termini previsti dall'art. 2364 del
codice  civile,  debbono effettuare il versamento d'acconto entro due
mesi  dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione  dei  redditi  relativi  all'anno precedente sempreche'
cio'  non comporti una abbreviazione del termine di versamento di cui
al primo comma)).
  ((A  decorrere  dall'anno 1978 l'acconto non deve essere versato se
l'imposta  relativa  al  periodo  d'imposta precedente al netto delle
detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di
ammontare  non superiore a lire centomila per i contribuenti soggetti
all'imposta  sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila
per   quelli   soggetti   all'imposta   sul   reddito  delle  persone
giuridiche)).
  I coniugi che ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977,
n.  114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al
periodo  d'imposta  precedente  possono  effettuare  separatamente il
versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il
75  per  cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata
nella  dichiarazione  congiunta,  diminuita  delle  detrazioni  e dei
crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base
alla  dichiarazione stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto
ammontare  risulta non superiore a ((lire centomila)). Per il periodo
d'imposta  in  corso, i coniugi che hanno effettuato separatamente il
versamento  d'acconto  debbono presentare dichiarazioni separate; ove
presentino   una  dichiarazione  congiunta,  l'imposta  e'  liquidata
separatamente  nei  confronti  di  ciascuno  di  essi  al netto delle
detrazioni  e  dei  crediti  d'imposta  e  delle  ritenute  d'acconto
rispettivamente  spettanti,  ferme  restando  le  altre  disposizioni
dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
  Nel  caso  di  successione apertasi durante il periodo d'imposta in
corso  alla  data  stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi
non sono tenuti al versamento.