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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1977, n. 64

Approvazione delle condizioni generali d'oneri per l'appalto del servizio di barbiere presso i corpi ed enti dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  3-4-1977 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, esteso alla Marina e alla Aeronautica con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
Visto il decreto del Ministro per la difesa 7 agosto 1952, che ha approvato le condizioni generali d'oneri per l'appalto del servizio barbiere presso i corpi dell'Esercito;
Sentito il Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Sono approvate le annesse condizioni generali d'oneri per l'appalto del servizio barbiere presso i corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Le annesse condizioni generali d'oneri, composte di 39 articoli e vistate dal Ministro per la difesa, avranno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla stessa data rimangono abrogate le condizioni generali d'oneri per l'appalto del servizio barbiere presso i corpi dell'Esercito, approvate con decreto del Ministro per la difesa 7 agosto 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1977

LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla

Corte dei conti, addì 10 marzo 1977

Atti di Governo,

registro n. 12, foglio n. 31