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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1977, n. 15

Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 aprile 1977, n. 102 (in G.U. 08/04/1977, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1980)
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  • MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO E DELL'INFLAZIONE
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  • MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI ED
    AUMENTO DI ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.
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Testo in vigore dal: 8-2-1977
al: 8-4-1977
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  misure  per  il
contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione; 
  Sentito il Consiglio del Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e
per le finanze, di concerto con i  Ministri  per  il  bilancio  e  la
programmazione  economica,  per  il  tesoro  e  per  l'industria,  il
commercio e l'artigianato; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Fino  alla   revisione   del   sistema   di   finanziamento   delle
assicurazioni sociali obbligatorie, anche  per  conseguire  una  equa
ripartizione  dei  relativi  oneri,  alle  imprese   industriali   ed
artigiane, escluse quelle edili ed affini,  e'  concesso  un  credito
corrispondente  all'importo  di   quattro   punti   di   contingenza,
maggiorato dei relativi  oneri  previdenziali  per  ogni  dipendente,
esclusi  gli  apprendisti,  determinato  in  L.  14.000  mensili,   a
decorrere dal 1° febbraio 1977 e per le  mensilita'  successive,  ivi
compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978. 
  Detto credito e' incrementato di altri tre punti di  contingenza  e
quindi di L. 10.500 mensili a  decorrere  dal  1°  maggio  1977  alle
condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma. 
  Il credito maturato mensilmente e' portato  a  conguaglio  con  gli
importi    contributivi    dovuti    all'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di
malattia di Trento e Bolzano dai datori di lavoro per l'assicurazione
contro le malattie dei propri dipendenti relativamente ai periodi  di
lavoro successivi al 31 gennaio 1977. 
  Detto credito e' esente da ogni onere fiscale. 
  A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura del credito  puo'  essere
ridotta, con decreto del Ministro per il tesoro  di  concerto  con  i
Ministri per l'industria, il  commercio  e  l'artigianato  e  per  il
lavoro e la previdenza sociale in relazione  ad  un  piu'  favorevole
andamento  del  costo  del  lavoro,  con  effetto  dal  secondo  mese
successivo a quella della sua emanazione.