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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976, n. 920

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 599, 600 e 602, concernenti l'imposta locale sui redditi, l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1977)
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Testo in vigore dal: 20-1-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;
  Ritenuta  la  necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo
comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e
correttive  dei  decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, numeri 599, 600 e 602, concernenti, rispettivamente, imposta
  locale  sui  redditi,  accertamento  e  riscossione  delle  imposte
  dirette;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
599,  recante  istituzione  e  disciplina  della  imposta  locale sui
redditi, e' apportata la seguente modifica:
  Art.  6 - nel primo comma le parole: "Per i redditi fondiari", sono
sostituite  dalle parole: "Per i redditi dominicali dei terreni e per
i redditi agrari".