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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1976, n. 857

Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39 (in G.U. 26/02/1977, n.54).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal:  30-12-1976 al: 26-2-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1



Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
L'art. 1, secondo e terzo comma, sono sostituiti dai seguenti:
"Per i veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico e privato, e per quelli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base a cui è effettuato il trasporto.
L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente".
Il secondo comma dell'art. 2 è abrogato.
L'art. 4, lettere b) e c), è sostituito dal seguente:
"b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. L'esclusione tuttavia non opera quando le dette persone siano trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonché dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ovvero da natanti adibiti al servizio pubblico;
c) le persone trasportate, salvo quanto disposto al secondo comma dell'art. 1".
L'art. 11 è sostituito dal seguente:
"Ogni impresa deve sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per ogni tipo di rischio da essa derivante.
Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti.
Per il calcolo dei premi puri l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi.
I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali, di acquisizione e di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'area di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il limite massimo né essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per le singole voci del caricamento.
Le modalità e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento.
Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.
Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le successive modifiche, sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, stabilisce, con proprio decreto, altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.
Lo stesso Ministro può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla presente legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Ministro provvede con decreto a stabilire la nuova tariffa e condizioni di polizza che l'impresa stessa dovrà applicare.
Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti approvate ai sensi del sesto comma e quelle stabilite ai sensi del settimo e ottavo comma del presente articolo hanno effetto dall'inizio del mese successivo a quello di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione in corso a tale data, con conseguente conguaglio, in più o in meno, del rateo di premio relativo al periodo di assicurazione non ancora decorso.
Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali vi è obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.
Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private prevista dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni".
All'art. 14 è aggiunto il seguente comma:
"L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a pubblicare annualmente ed a trasmettere al Parlamento una sintesi dei dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità della pubblicazione sono stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato".
Il secondo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:
"Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione".
Il terzo comma dell'art. 21 è abrogato.
L'art. 22 è sostituito dal seguente:
"L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste dall'art. 19, comma primo, lettere a) e b), all'impresa designata a norma dell'art. 20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Il danneggiato che, nella ipotesi prevista dall'art. 19, comma primo, lettera a), abbia fatto la richiesta all'impresa designata o all'istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile".
All'art. 25 è aggiunto il seguente comma:
"La disposizione di cui al primo comma si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato ai sensi dell'art. 24".