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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 1212

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-1-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio
decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Parma, e convalidati dal Consiglio superiore nel
suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Parma, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art. 164 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla
facolta'  di  medicina  e  chirurgia e' aggiunta quella di ematologia
clinica e di laboratorio.
  Il   primo   comma   dell'art.   281,   relativo   alla  scuola  di
specializzazione  in  chirurgia plastica, e' modificato nel senso che
il numero degli iscritti e' stabilito in sette per anno di corso, per
un totale di ventuno specializzandi.
  Il   secondo   comma   dell'art.   288,  relativo  alla  scuola  di
specializzazione   in   malattie  dell'apparato  cardiovascolare,  e'
modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in sei
per ogni anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi.
  Dopo l'art. 291, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
ematologia clinica e di laboratorio di cui all'art. 164.
  Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio
  Art. 292. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Art. 293. - Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
  Art. 294. - Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere
nella scuola nei tre anni di corso e' di 15 allievi.
  Art. 295. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
      genetica ematologica;
      fisiopatologia ematologica;
      biochimica ematologica;
      fisiopatologia del plasma;
      tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
      fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi.
    2° Anno:
      morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
      fisiopatologia ematologica;
      immunoematologia;
      tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
      patologia speciale ematologica;
      clinica delle emopatie;
      anatomia  e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di
oncologia.
    3° Anno:
      tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
      nozioni  di  radiobiologia  e  di  medicina  nucleare applicata
all'ematologia;
      radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
      patologia speciale ematologica;
      clinica speciale ematologica;
      clinica delle emopatie;
      terapia sistematica ematologica;
      terapia trasfusionale.
  Art.  296.  - Alla fine di ogni anno gli allievi dovranno sostenere
un  esame di profitto sul gruppo delle materie che sono state oggetto
di insegnamento.
  Art.  297. - Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare
una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma.
  Art.  298.  -  Il  direttore  della scuola, al di fuori dei docenti
incaricati   ufficialmente,  puo'  invitare  studiosi  competenti  ad
impartire  lezioni  o  conferenze  su argomenti di speciale interesse
ematologico.
  Art.  299.  -  Gli  iscritti  alla  scuola di specializzazione sono
tenuti  a pagare le tasse e soprattasse, secondo quanto stabilito per
gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' la tassa
di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge
18  dicembre  1951,  n.  1551. Sono tenuti, altresi', al pagamento di
speciali  contributi nella misura che sara' determinata dal consiglio
di  amministrazione,  previo  parere  della facolta', su proposta del
direttore della scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1975

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1976
  Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 57