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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1976, n. 752

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2023)
Testo in vigore dal: 4-11-1997
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  89,  100  e 107; comma primo, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, che approva il
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e
le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  per  il  lavoro  e la
previdenza  sociale,  per  la  sanita'  e  per  i  beni  culturali  e
ambientali;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  conoscenza  della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata
alle  esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito
per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle
amministrazioni   dello   Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento
autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.
  Il  requisito  di cui al comma precedente e' richiesto altresi' per
il  personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art.
89 dello statuto di autonomia.
  Lo  stesso  requisito  e'  richiesto  per il personale degli uffici
giudiziari  e  degli  organi ed uffici della pubblica amministrazione
con   competenza  regionale  aventi  sede  in  provincia  di  Trento,
limitatamente  ai  contingenti determinati, d'intesa con i presidenti
della  giunta  regionale  del  Trentino-Alto  Adige  e  della  giunta
provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon
andamento  del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato
dal   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  per  i  magistrati
amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia
e  giustizia  per  i magistrati ordinari, dal commissario del Governo
per  la  provincia  di Trento per il restante personale statale e dai
presidenti  degli  enti  pubblici  interessati,  per  il personale da
questi dipendente.
  ((L'indennita'  di  bilinguismo, qualora sia prevista, e' calcolata
in  riferimento  ai  vari  gradi degli attestati di conoscenza di cui
all'art. 4 e non alla funzione ricoperta.
  Qualora  l'attestato  di  conoscenza  conseguito  sia di grado piu'
elevato  rispetto  a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla
funzione  ricoperta,  l'indennita'  di  cui  al  comma  precedente e'
calcolata  con  riferimento  all'attestato  richiesto  per  l'accesso
dall'esterno alla funzione stessa)).