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LEGGE 12 novembre 1976, n. 751

Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/10/1986)
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Testo in vigore dal: 16-11-1976
al: 15-4-1981
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per  l'anno
1974 ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  era
comprensivo dei redditi della moglie  del  dichiarante  ciascuno  dei
coniugi puo' chiedere che l'imposta sia applicata  separatamente  nei
propri confronti, presentando apposita  dichiarazione,  a  norma  del
successivo articolo 2  e  nel  termine  ivi  stabilito,  allo  stesso
ufficio delle imposte al quale era stata presentata la  dichiarazione
unica. In tale caso, ancorche' la richiesta sia stata  fatta  da  uno
solo dei coniugi, l'imposta  si  applica  separatamente  sul  reddito
complessivo netto di ciascuno di essi. 
  I redditi dei figli minori, ancorche' conviventi con uno  solo  dei
coniugi, sono imputati a  ciascuno  di  questi  per  meta'  del  loro
ammontare. 
  Gli oneri previsti dall'articolo  10  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai  documenti
allegati alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975,  nonche'
quelli previsti dallo articolo 85 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,  sono  deducibili  dal  reddito
complessivo del coniuge che li ha  sostenuti;  quelli  sostenuti  dai
figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per  meta'  del  loro
ammontare. 
  Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun
coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per la
meta' quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le
detrazioni di cui agli articoli 16  e  18  del  decreto  medesimo  si
applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta
stessa si scomputano le ritenute di acconto operate  sui  redditi  di
ciascuno dei coniugi e, per meta' del loro ammontare, quelle  operate
sui redditi dei figli minori. 
  Le somme gia'  pagate  per  l'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche iscritta a ruolo per l'anno 1974 si  detraggono  dall'imposta
liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti. 
  All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti
di  ciascuno  dei  coniugi  non  si  applica  l'ulteriore  detrazione
prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio
1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella  legge  17  agosto
1974, n. 384.