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LEGGE 19 maggio 1976, n. 398

Disciplina del commercio ambulante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1991)
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Testo in vigore dal: 27-6-1976
al: 22-4-1991
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  considerato  commercio ambulante quello esercitato da colui che
vende  merci  al minuto o somministra al pubblico alimenti e bevande,
con  la  sola  collaborazione  dei  familiari  e  di  non piu' di due
dipendenti,  presso  il  domicilio  dei  compratori o su spazi o aree
pubbliche,  purche' non si adoperino impianti fissati permanentemente
al suolo.
  Il commercio ambulante puo' essere svolto in due modi:
    a)  commercio  ambulante  a  posto fisso o assegnato a turno, che
puo'  essere  esercitato soltanto su quella parte di suolo pubblico a
tale  uso destinato dal comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o
in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all'ingrosso;
    b)   commercio  ambulante  senza  posto  fisso  che  puo'  essere
esercitato  presso  il  domicilio  dei  compratori  o, fatte salve le
limitazioni   imposte  dall'autorita'  comunale,  su  qualsiasi  area
pubblica, purche' in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro.
  Il  commercio  al  minuto  o  la  somministrazione  al  pubblico di
alimenti  o  bevande  mediante installazioni mobili sono disciplinati
dalle disposizioni della presente legge.
  Le  attivita',  di cui al comma precedente, sono consentite solo se
esercitate con non piu' di due automezzi in un solo punto di vendita,
anche  con  la  collaborazione  di  dipendenti  purche' in numero non
superiore a due.