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LEGGE 19 maggio 1976, n. 398

Disciplina del commercio ambulante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1991)
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Testo in vigore dal:  27-6-1976 al: 22-4-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti e bevande, con la sola collaborazione dei familiari e di non più di due dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su spazi o aree pubbliche, purché non si adoperino impianti fissati permanentemente al suolo.
Il commercio ambulante può essere svolto in due modi:
a) commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che può essere esercitato soltanto su quella parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all'ingrosso;
b) commercio ambulante senza posto fisso che può essere esercitato presso il domicilio dei compratori o, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorità comunale, su qualsiasi area pubblica, purché in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro.
Il commercio al minuto o la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante installazioni mobili sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge.
Le attività, di cui al comma precedente, sono consentite solo se esercitate con non più di due automezzi in un solo punto di vendita, anche con la collaborazione di dipendenti purché in numero non superiore a due.