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LEGGE 19 maggio 1976, n. 335

Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2000)
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Testo in vigore dal:  16-6-1976 al: 15-4-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Bilancio pluriennale


La regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma regionale di sviluppo e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.
Il bilancio pluriennale indica per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.
Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al programma regionale di sviluppo e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.
In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.
L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.