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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1976, n. 268

Disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dei Ministeri.

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Testo in vigore dal: 3-6-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  - Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; 
  Visti gli articoli 4 e 6 della legge 28 aprile 1976, n. 155; 
  Visto l'accordo intervenuto il 26 gennaio  1976,  e  confermato  il
15-16 marzo 1976 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione
unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di  categoria
aderenti alla medesima, sulla somma da corrispondere a  completamento
e chiusura del contratto triennale 1973-75 di cui all'accordo del  17
marzo 1973; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri  per  il  tesoro  e  per  il  bilancio  e  la
programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Con decorrenza dal 1 luglio 1975, agli impiegati  civili  di  ruolo
non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai  dello  Stato
provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge  15
novembre 1973, n. 734, escluso il  personale  di  cui  alla  legge  7
giugno 1975, n. 259 e salvo quanto  in  particolare  disposto  con  i
successivi articoli 2 e 3, e' corrisposta  una  somma  di  L.  20.000
mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali,  a  conclusione
dell'accordo  del  17  marzo  1973  e  da  valere  nell'ambito  della
definizione del contratto triennale 1976-78. 
  Il beneficio di cui al comma precedente e' attribuito nella  misura
di L. 10.000 mensili, con le stesse decorrenze e  modalita'  indicate
nel comma medesimo, al personale proveniente dalle  cessate  gestioni
delle imposte di consumo di  nomina  comunale  nonche'  a  quello  di
nomina privata regolato dal contratto collettivo nazionale di  lavoro
stipulato il 21 aprile 1940, che abbiano diritto  all'iscrizione  nel
quadro speciale ad esaurimento ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649. 
  Le somme di cui al presente articolo  si  corrispondono  in  quanto
competa lo stipendio e sono ridotte,  nella  stessa  proporzione,  in
ogni posizione di stato che comporti  la  riduzione  dello  stipendio
medesimo. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi  di  consentito
cumulo di impieghi.