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LEGGE 30 aprile 1976, n. 197

Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2006)
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Testo in vigore dal:  13-5-1976 al: 29-5-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Concorso per trasferimento


I posti notarili vacanti vengono messi a concorso per titoli fra notai in esercizio, entro tre mesi dalla data della vacanza, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
I concorrenti devono far pervenire al Ministero, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, la domanda, i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto.
Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Il decreto può essere revocato, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.
In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.