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LEGGE 2 maggio 1976, n. 160

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/2000)
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Testo in vigore dal: 5-5-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge  4  marzo 1976, n. 30,
recante  norme  in  materia di riscossione delle imposte sul reddito,
con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
    "Le  imposte  indicate  nel  secondo comma dell'articolo 16 della
legge 2 dicembre 1975, n. 576, possono essere iscritte, oltre che nei
ruoli  principali  di cui al primo comma dell'articolo 13 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche in
ruoli  principali  da formare e trasmettere all'intendenza di finanza
entro il 15 maggio, il 15 ottobre e il 15 dicembre 1976, con scadenza
rispettivamente  della  prima  rata al giorno 10 luglio e 10 dicembre
1976,  e al giorno 10 febbraio 1977 e della seconda rata al giorno 10
settembre 1976 e al giorno 10 febbraio e 10 aprile 1977".
  L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
  "All'articolo  17  della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e' aggiunto
il seguente comma:
    "L'azienda  di  credito che non versa alla tesoreria dello Stato,
nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui
pagamento  e'  stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale,
per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme
non versate "".