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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1976, n. 8

Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1976, n. 60 (in G.U. 31/03/1976, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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Testo in vigore dal: 3-2-1976
al: 31-3-1976
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' e l'urgenza di emanare norme
per  l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze
e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze  di concerto con i
Ministri  per  il  tesoro  e  per  il  bilancio  e  la programmazione
economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  il  funzionamento  dell'anagrafe tributaria il Ministero delle
finanze  si  avvale  di un sistema informativo basato sull'impiego di
apparecchiature  elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione
dei dati.
  Il  sistema si articola in centri informativi istituiti nell'ambito
delle  direzioni  generali  in  collegamento  con i rispettivi uffici
periferici. I centri sono tra essi collegati in modo da consentire lo
scambio delle informazioni.
  Ogni  centro assolve i compiti dell'anagrafe tributaria nel settore
di  propria  competenza  provvedendo  alla  raccolta,  elaborazione e
archiviazione  dei  dati  e  delle  notizie  necessarie.  A tale fine
provvede   alla   automazione   dei   servizi   e   delle   procedure
amministrative  da  realizzare  in  modo coordinato e secondo criteri
intesi   a   rendere   piu'   sollecita   ed   efficace   l'attivita'
dell'amministrazione   finanziaria   con  particolare  riguardo  alla
rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi.
  Il  Ministro  per  le  finanze  adotta  le  misure  necessarie  per
garantire la sicurezza degli archivi contro manomissioni o interventi
non autorizzati e per impedire l'illegittima utilizzazione dei dati e
delle notizie acquisite attraverso il sistema informativo.