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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1976, n. 7

Norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e all'adeguamento del regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività dei predetti enti e sezioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/1991)
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Testo in vigore dal:  1-2-1976 al: 24-6-1991
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, concernente delega al Governo per armonizzare le disposizioni del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivo modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238, e relative modifiche ed integrazioni, con le norme stabilite dall'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, come risulta modificato da detta legge di conversione n. 492, per assicurare alle emissioni di obbligazioni da parte degli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità le stesse caratteristiche e modalità delle altre emissioni obbligazionarie degli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e per adeguare il regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività degli istituti e sezioni medesime;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



A partire dalla entrata in vigore del presente decreto non possono essere accordate nuove autorizzazioni per l'esercizio del credito fondiario ed edilizio se non a enti che abbiano un capitale o fondo di dotazione versato di almeno L. 500.000.000. Tali autorizzazioni sono rilasciate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
La costituzione sotto forma di società per azioni degli enti di cui al primo comma del presente articolo non è soggetta alle disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 428.
Gli statuti degli enti di cui al primo comma e le relative modifiche, come pure quelle che saranno apportate agli statuti degli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
La competenza territoriale dei nuovi enti esercenti il credito fondiario ed edilizio sarà determinata nello statuto approvato ai sensi del terzo comma del presente articolo.
La competenza territoriale di tutti gli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio può essere modificata soltanto con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Autorizzazioni di deroga alla competenza territoriale, da richiedersi caso per caso, possono essere accordate dalla Banca d'Italia.
Tutti gli istituti e le sezioni autonome esercenti il credito fondiario ed edilizio già operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli istituti e le sezioni autonome che saranno costituiti ai sensi del primo comma del presente articolo, sono indicati in appresso complessivamente come "enti".
Il presente articolo sostituisce gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.