stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. 1026

Istituzione dell'istituto tecnico agrario di Rovigo.

nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-1-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta   la  legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Veduto  il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto   il   regio  decreto-legge  21  settembre  1938,  n.  2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente tra l'altro,
norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
  Veduto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
1961,  n.  1222,  relativo  agli orari e ai programmi di insegnamento
negli istituti tecnici;
  Veduta  la  legge  22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei
servizi  di  vigilanza  contabile  e delle carriere del personale non
insegnante  delle  scuole  e  degli  istituti di istruzione tecnica e
professionale e dei convitti annessi;
  Veduto  il  decreto  ministeriale  30  settembre 1963 relativo alle
cattedre, classi ed orari degli istituti tecnici agrari;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n.
508,  relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli
istituti tecnici agrari statali;
  Ritenuta  la  necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto,
determinata  dall'urgenza  di  provvedere all'istruzione di un numero
tale  di  alunni  presenti  in  loco  da  richiedere  l'improrogabile
istituzione di un istituto tecnico agrario;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  ottobre  1971 e' istituito l'istituto tecnico
agrario di Rovigo.
  L'istituto  predetto,  ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889,
e'  riconosciuto  come  ente  dotato  di  personalita' giuridica e di
autonomia  nel  suo funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione.