stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975, n. 637

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti.

nascondi
Testo in vigore dal: 31-12-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto lo statuto della regione siciliana  approvato  con  il  regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  convertito  nella  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 
  Viste  le  determinazioni  della  commissione  paritetica  prevista
dall'art. 43 dello statuto della regione; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per i beni culturali ed  ambientali,  per  le
finanze e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  L'amministrazione regionale esercita nel territorio  della  regione
tutte le attribuzioni delle amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato in materia  di  antichita',  opere  artistiche  e  musei,
nonche' di tutela del paesaggio. 
  A tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno  1939,  n.
1089, e 29 giugno  1939,  n.  1497,  e  da  ogni  altra  disposizione
comunque  concernente  le  materie  sopra  indicate   sono   adottati
dall'amministrazione regionale, che ne da' bimestrale  comunicazione,
per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali. 
  Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del  Ministero  per  i
beni culturali ed ambientali le  licenze  di  esportazione  prevedute
dall'art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. 
  Il Ministero per i beni culturali  ed  ambientali  ha  facolta'  di
sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del  diritto
di prelazione o della facolta' di  acquisto,  entro  sessanta  giorni
dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo  e
terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunzi. 
  La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato
sugli enti e sugli istituti locali, esistenti  nel  territorio  della
regione siciliana, che svolgono attivita' previste  nel  primo  comma
del   presente   articolo,   sono   esercitate   dall'amministrazione
regionale.