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LEGGE 10 ottobre 1975, n. 517

Credito agevolato al commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2001)
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Testo in vigore dal:  20-11-1975 al: 21-2-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Soggetti beneficiari


Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:
1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medio imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;
2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;
3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.