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LEGGE 10 ottobre 1975, n. 517

Credito agevolato al commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2001)
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Testo in vigore dal: 20-11-1975
al: 21-2-2000
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari

  Sono  ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione
dell'apparato  distributivo,  secondo le finalita' ed in attuazione a
quanto  previsto  dagli  articoli  11,  12 e 13 della legge 11 giugno
1971, n. 426:
    1)  le  societa',  le  cooperative,  i  loro  consorzi,  i gruppi
d'acquisto,  le  societa'  promotrici di centri commerciali, i centri
operativi  aderenti  alle  unioni  volontarie  e  ad  altre  forme di
commercio   associato,   a  condizione  che  siano  tutti  costituiti
esclusivamente  tra  piccole  e medio imprese esercenti il commercio,
anche   con   la   partecipazione   di  capitali  degli  enti  locali
territoriali o di altri enti pubblici locali;
    2)  le  cooperative  di  consumo  e  i loro consorzi anche con la
partecipazione  di capitali degli enti locali territoriali e di altri
enti pubblici;
    3)  le  piccole  e  medie  imprese esercenti il commercio nonche'
quelle  esercenti  la  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti e
bevande.