stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
nascondi
Testo in vigore dal: 19-8-1975
al: 17-10-1975
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  provvedimenti
straordinari per la ripresa economica; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con  i  Ministri  per  il  tesoro,  per  il  bilancio  e  la
programmazione  economica  e  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno,  per  le  finanze,  per  l'industria,  il  commercio   e
l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste, per i  trasporti,  per
la marina mercantile, per il lavoro e la previdenza sociale; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
          Proroga dei termini e aumento degli stanziamenti 
 
  I termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 30  luglio
1959, n. 623, prorogati  da  ultimo  con  l'art.  1  della  legge  24
dicembre 1974, n. 713, sono ulteriormente prorogati  al  31  dicembre
1975 per la presentazione delle domande di  finanziamento  ed  al  30
settembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti. 
  Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della  legge  30
luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed  integrazioni,  e'
ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi  per  il  1975,  lire  85
miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire  80  miliardi
per ciascuno degli anni 1979 e 1980, lire 75  miliardi  per  ciascuno
degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983. 
  Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere  utilizzate
negli anni successivi. 
  Si' applica l'ultimo comma dell'art.  1  della  legge  24  dicembre
1974, n. 713.