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DECRETO-LEGGE 11 agosto 1975, n. 367

Rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 ottobre 1975, n. 486 (in G.U. 13/10/1975, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  14-8-1975 al: 12-10-1975
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il regolare rilascio di documenti di legittimazione alla circolazione di veicoli a motore in conseguenza dei ritardi che si vanno determinando in talune province;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Decreta:

Art. 1


Nelle province indicate in uno o più decreti del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, i prefetti sono autorizzati a consentire la circolazione, in via provvisoria, di autoveicoli, di motoveicoli e rimorchi, mediante rilascio di un foglio di via e di una targa provvisoria; detti veicoli possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.
Il prefetto rilascia il foglio di via e la targa provvisoria su istanza di chi, affermando di essere proprietario dei veicoli, esibisca o la dichiarazione di conformità o il certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Il foglio di via e la targa provvisoria di cui al presente articolo hanno validità fino a quando non ne sarà disposta la cessazione con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno.
Con decreto del Ministro per i trasporti la validità del foglio di via di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, può essere prorogata fino ad un massimo di sessanta giorni.
I decreti ministeriali di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.