DECRETO-LEGGE 11 agosto 1975, n. 367

Rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 ottobre 1975, n. 486 (in G.U. 13/10/1975, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 14-8-1975
al: 12-10-1975
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  assicurare  il regolare
rilascio  di documenti di legittimazione alla circolazione di veicoli
a  motore  in  conseguenza  dei  ritardi che si vanno determinando in
talune province;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  i trasporti, di concerto con i
Ministri per l'interno e per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nelle  province  indicate  in uno o piu' decreti del Ministro per i
trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, i prefetti sono
autorizzati  a  consentire  la  circolazione,  in via provvisoria, di
autoveicoli,  di  motoveicoli  e  rimorchi,  mediante  rilascio di un
foglio  di  via  e  di  una  targa provvisoria; detti veicoli possono
circolare  su  tutto  il territorio nazionale, previo pagamento della
tassa di circolazione.
  Il  prefetto  rilascia  il  foglio di via e la targa provvisoria su
istanza  di  chi,  affermando  di  essere  proprietario  dei veicoli,
esibisca  o  la  dichiarazione  di  conformita'  o  il certificato di
approvazione  di  cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393.
  Il foglio di via e la targa provvisoria di cui al presente articolo
hanno validita' fino a quando non ne sara' disposta la cessazione con
decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per
l'interno.
  Con decreto del Ministro per i trasporti la validita' del foglio di
via di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno  1959,  n.  393,  modificato dall'art. 2 della legge 4 gennaio
1968,  n.  14,  puo'  essere prorogata fino ad un massimo di sessanta
giorni.
  I   decreti   ministeriali  di  cui  ai  precedenti  commi  saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.