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LEGGE 8 luglio 1975, n. 306

Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-7-1975 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende, agricole singole e associate, il prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina, di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato è determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge, nel rispetto e in armonia con le norme comunitarie e la programmazione nazionale e regionale.