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LEGGE 23 aprile 1975, n. 125

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.

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Testo in vigore dal:  27-4-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,
al primo comma, dopo la parola: "fondiario", sono soppresse le seguenti: "di acquisto di proprietà diretto-coltivatrice"; le parole: "6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento"; sono soppresse le parole: "e di acquisto di proprietà diretto-coltivatrice"; e le parole: "quando i contratti definitivi di mutuo siano stipulati e le cambiali agrarie per i prestiti siano rilasciate in epoca successiva all'entrata in vigore del presente decreto";
al secondo comma le parole: "4 per cento", sono sostituite con le seguenti: "3,50 per cento", e sono soppresse le parole: "e di acquisto di proprietà diretto-coltivatrice";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Per le operazioni effettuate con i fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici, escluse quelle di cui al fondo di rotazione istituito con legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, l'interesse a carico degli operatori è fissato al 3,50 per cento per i mutui di miglioramento fondiario e al 5 per cento per i prestiti di esercizio";
dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti commi:
"Per i mutui destinati all'acquisto di proprietà diretto-coltivatrici, assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi o erogati con le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, i tassi agevolati sono fissati al 3 per cento.
L'aumento dei tassi agevolati previsto dai commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo non si applica ai mutui per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati stipulati contratti condizionati o siano stati concessi, previ gli accertamenti di ammissibilità, i prescritti nulla osta, ovvero le autorizzazioni all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, o siano stati emessi decreti d'impegno; a tali mutui si applicano i tassi di interesse previsti nei documenti anzidetti. Non si applica l'aumento anzidetto allorché le cambiali agrarie per i prestiti siano state rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.
Qualunque convenzione stipulata dopo l'entrata in vigore del presente decreto in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente è inefficace".
All'articolo 2,
al primo comma la parola: "sentito", è sostituita con le seguenti: "sentiti la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed";
al secondo comma le parole: "7 per cento", sono sostituite con le seguenti: "5 per cento" e le parole:
"8 per cento", sono sostituite con le seguenti: "7 per cento".
All'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio stabilisce la quota minima di obbligazioni agrarie da acquistarsi da parte delle aziende di credito".
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - Per la realizzazione di opere di carattere privato per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi, necessarie all'attuazione dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, riguardante la forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno concede contributi in conto capitale nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile.
L'erogazione del contributo viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.
Per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale sono concessi mutui a tasso agevolato da parte degli istituti di credito agrario all'uopo designati dal Ministro per il tesoro. Il tasso di interesse è determinato con le modalità fissate al secondo comma del precedente articolo 13.
Ai titolari dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo possono essere concesse anticipazioni a tasso agevolato la cui misura, i criteri e le modalità sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Per consentire l'applicazione del tasso di interesse sui mutui e sulle anticipazioni previsti rispettivamente dai commi secondo e terzo del presente articolo, la Cassa è autorizzata a provvedere con gli stessi criteri indicati al terzo comma del precedente articolo 13".