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LEGGE 11 marzo 1975, n. 72

Finanziamento delle comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedimenti per le zone montane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  18-4-1975 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, numero 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna, si provvede per gli anni 1975, 1976 e 1977 con uno stanziamento di lire 40 miliardi per il 1975 e di lire 160 miliardi complessivi per il 1976 e il 1977, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le somme stanziate per ciascun anno vengono così utilizzate:
a) il 90 per cento da assegnarsi alle comunità montane in conformità ai criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
b) il 5 per cento per il finanziamento delle opere pubbliche di interesse nazionale ed interregionale, nonché di quelle destinate alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla protezione della natura di competenza degli organi statali a norma dell'articolo 4, lettere f), g), h) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;
c) il 5 per cento per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza di cui all'articolo 15, punto 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, delle opere di bonifica montana danneggiate, nonché dei maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi, alle gare in aumento, alle perizie suppletive per opere già eseguite o in corso di esecuzione; per la concessione di contributi per studi, ricerche, applicazioni sperimentali in materia di economia montana e per il rimborso dell'IVA dovuta per la compilazione della carta della montagna.