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DECRETO-LEGGE 28 marzo 1975, n. 63

Termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali e per l'effettuazione delle operazioni relative alla iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975, disposte dall'art. 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nonchè le modalità per la presentazione delle candidature.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 14 aprile 1975, n. 115 (in G.U. 24/04/1975, n.109).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-3-1975 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di stabilire i termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali e per l'effettuazione delle operazioni relative alla iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975, disposte dall'art. 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nonché le modalità per la presentazione delle candidature;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno;. Decreta:

Art. 1


Le elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali, provinciali e comunali che scadono per compiuto quinquennio di carica il 7 giugno 1975 possono avere luogo non oltre la seconda domenica successiva alla predetta data.