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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1974, n. 658

Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 febbraio 1975, n. 7 (in G.U. 17/02/1975, n.45).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-12-1974
al: 17-2-1975
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza di fare fronte al finanziamento
dei   programmi  di  edilizia  residenziale,  nonche'  di  consentire
l'ulteriore  applicazione  delle  norme  accelerative sugli appalti e
sulla gestione di talune opere pubbliche;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i
Ministri  per  il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per
il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  contributi  previsti  dalla  legge  14  febbraio  1963, n. 60, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono  versati fino al 31
dicembre  1975,  nelle  misure  e secondo le modalita' previste dalle
leggi  stesse  concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia
residenziale pubblica.