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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1974, n. 658

Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 febbraio 1975, n. 7 (in G.U. 17/02/1975, n.45).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-12-1974 al: 17-2-1975
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fare fronte al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale, nonché di consentire l'ulteriore applicazione delle norme accelerative sugli appalti e sulla gestione di talune opere pubbliche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati fino al 31 dicembre 1975, nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.