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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. 1196

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-12-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Bari,  approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione: 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
  L'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia,  e'
modificato nel senso che dopo il terzo comma,  successivo  all'elenco
degli  insegnamenti  complementari,  e'  inserito  il   nuovo   comma
riguardante la propedeuticita' degli esami: 
  "L'esame  di  fisiologia  umana  deve  essere  superato  prima   di
sostenere quelli di patologia generale, di farmacologia  e  di  tutti
gli insegnamenti clinici. L'esame di patologia generale  deve  essere
superato prima di sostenere  gli  esami  di  tutti  gli  insegnamenti
clinici". 
  Art. 64 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in farmacia sono aggiunti gli insegnamenti di "Istituzioni  di
patologia generale" e "Fisiologia cellulare". 
  Art. 70 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in  chimica  e  tecnologie  farmaceutiche  sono  aggiunti  gli
insegnamenti di "Istituzioni di  patologia  generale"  e  "Fisiologia
cellulare". 
  L'art.  78,  concernente  l'elenco  degli  istituti  annessi   alla
facolta' di agraria, e' abrogato e sostituito dai seguenti: 
 
  Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee, cui  fanno  capo  gli
insegnamenti   di:   agronomia   generale,   coltivazioni    erbacee,
orticoltura e floricoltura, ecologia,  fisica  del  terreno  agrario,
agricoltura tropicale e subtropicale, colture protette, tecnica della
fertilizzazione, tecnica agronomica della  irrigazione,  orticoltura,
floricoltura, ecologia agraria, foraggicoltura. 
  Istituto di coltivazione arboree, cui fanno capo  gli  insegnamenti
di:  coltivazioni   arboree,   viticoltura,   olivicoltura,   tecnica
vivaistica,  frutticoltura  industriale,  agrumicoltura,   pomologia,
tecnica dei frangiventi. 
  Istituto di chimica agraria, cui fanno capo  gli  insegnamenti  di:
chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica, chimica
organica, chimica agraria (biennale), enzimologia, chimica biologica,
chimica degli antiparassitari, pedologia, biochimica vegetale. 
  Istituto di patologia vegetale, cui fanno capo gli insegnamenti di:
patologia vegetale,  patologia  vegetale  forestale,  fisiopatologia,
patologia delle piante ortive, patologia delle sementi, patologia dei
prodotti   e   delle   derrate   agrarie,   fitoiatria,   diserbanti,
batteriologia  fitopatologica,   virologia   vegetale,   nematologia,
micologia,  botanica  generale,  botanica   sistematica,   fisiologia
vegetale. 
  Istituto di microbiologia agraria e tecnica,  cui  fanno  capo  gli
insegnamenti  di:  microbiologia  agraria  e  tecnica,  microbiologia
industriale, micotossicologia, residui dei biocidi e biodegradazione. 
  Istituto  di  zootecnia,  cui  fanno  capo  gli  insegnamenti   di:
zootecnica    generale,    zootecnica    speciale,    avicoltura    e
coniglicoltura,  igiene  zootecnica,  immunogenetica,  fisiologia   e
tecnica della riproduzione animale, tecnica mangimistica, avicoltura,
coniglicoltura, idrobiologia e  pescicoltura,  ovinicoltura,  tecnica
dell'alimentazione del bestiame, etnografia zootecnica e studio della
popolazione, fisioclimatologia animale. 
  Istituto di anatomia e  fisiologia  degli  animali  domestici,  cui
fanno capo gli insegnamenti di: anatomia e fisiologia  degli  animali
domestici,  zoognostica,  fisiologia  zootecnica,  approvvigionamenti
annonari. 
  Istituto di meccanica agraria, cui fanno capo gli insegnamenti  di:
matematica, fisica, meccanica agraria, tecnica della  meccanizzazione
agricola,  proprieta'  fisico-meccaniche   dei   prodotti   agricoli,
impianti frigoriferi, macchine ed impianti di industrie agrarie. 
  Istituto di costruzioni rurali, cui fanno capo gli insegnamenti di:
costruzioni  agricole  d'esercizio  e  di  abitazione,  topografia  e
costruzioni rurali, edilizia zootecnica, costruzioni ed impianti  per
le coltivazioni protette, idraulica agraria, tecnica della  bonifica,
impianti idrici rurali. 
  Istituto di industrie agrarie, cui fanno capo gli insegnamenti  di:
industrie agrarie, tecnica delle  applicazioni  frigorifere,  tecnica
commerciale dei prodotti agricoli,  tecnologia  degli  oli  grassi  e
derivati, legislazione dei prodotti agrari e delle  sostanze  di  uso
agrario, industria della distillazione. 
  Istituto di  economia  e  politica  agraria,  cui  fanno  capo  gli
insegnamenti di: principi di economia politica e statistica, economia
e politica agraria, cooperazione agricola, sociologia rurale,  storia
dell'agricoltura, diritto agrario, tecnica del mercato  dei  prodotti
agricoli, programmazione economica in agricoltura, zooeconomia. 
  Istituto di estimo  rurale  e  contabilita',  cui  fanno  capo  gli
insegnamenti di: estimo rurale e contabilita',  analisi  contabile  e
gestione  aziendale,  istituzioni  di  statistica  economico-agraria,
economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura. 
  Istituto di entomologia agraria, cui fanno  capo  gli  insegnamenti
di:   entomologia    agraria,    zoologia    generale,    acarologia,
parassitologia  animale  dei  vegetali,  bachicoltura  e  apicoltura,
principi e metodi di applicazione  della  lotta  chimica  contro  gli
insetti, entomologia ortofrutticola, tecnica di lotta biologica. 
  Azienda agraria sperimentale "Enrico Pantanelli". 
  Azienda agraria sperimentale "Vincenzo Ricchioni". 
  Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie, cui  fanno
capo  gli  insegnamenti  di:  miglioramento  genetico  delle   piante
agrarie, genetica, genetica vegetale, genetica vegetale quantitativa,
metodologia statistica, produzione e controllo delle sementi. 
  Istituto di selvicoltura,  cui  fanno  capo  gli  insegnamenti  di:
botanica  forestale,  selvicoltura   I   (ecologia   e   selvicoltura
generale), selvicoltura II (selvicoltura speciale). 
  Azienda sperimentale "Pasquale Martucci". 
 
  Dopo l'art. 164 sono inseriti i seguenti  nuovi  articoli  relativi
all'istituzione della scuola di specializzazione in "Patologia  delle
colture  mediterranee",  con   il   conseguente   spostamento   della
numerazione degli articoli successivi: 
 
 Scuola di specializzazione in patologia delle colture mediterranee 
 
  Art.  165.  -  Scopo  della  scuola  e'  di  fornire  una  speciale
competenza  nel  campo  della  patologia  delle  colture  erbacee  ed
arboree, tipiche della regione mediterranea. La scuola, della  durata
di due anni, conferira' il diploma di "Specialista in patologia delle
colture mediterranee" valevole a tutti gli effetti di legge. 
  Art. 166. - Direttore della scuola e' il direttore dell'istituto di
patologia vegetale, cui la scuola stessa afferisce. In  caso  di  sua
indisponibilita' il direttore della scuola sara'  nominato  anno  per
anno dalla facolta' e sara' rieleggibile. 
  Art. 167. - Il consiglio della scuola e' presieduto  dal  direttore
ed e' costituito dai docenti che vi impartiscono insegnamenti. 
  Art. 168. - Per il  conseguimento  del  titolo  di  specialista  e'
obbligatoria la frequenza  alle  lezioni,  alle  esercitazioni,  alle
conferenze, ai  colloqui,  ecc.  Nel  secondo  anno  e'  obbligatorio
l'internato presso l'istituto di patologia vegetale. 
  Art. 169. - Alla scuola possono  iscriversi  coloro  -  italiani  e
stranieri - che siano in possesso della laurea in scienze agrarie, in
scienze forestali, in  scienze  biologiche  e  in  scienze  naturali,
conseguita in una universita' italiana. Alla scuola  sono  ugualmente
ammessi  coloro  che  siano  in  possesso  di   equipollenti   titoli
accademici stranieri. Possono essere ammessi al secondo anno  allievi
che, pur non avendo frequentato il primo anno, mostrino di  possedere
una particolare preparazione  mediante  una  prova  da  sostenere  di
fronte ad una commissione nominata dalla  facolta'  su  proposta  del
direttore. La valutazione degli aspiranti,  ai  fini  dell'ammissione
alla scuola, sara' fatta da una commissione presieduta dal  direttore
e nominata dalla facolta'. Nel caso in cui gli aspiranti superino  il
numero  massimo  fissato  dalla  facolta',  la   stessa   commissione
provvedera' a stabilire una graduatoria di merito. 
  Art.  170.  -  Gli  insegnamenti  possono   non   avere   carattere
cattedratico  ed  essere  svolti  in  quella  diversa  forma  che  e'
consentita dall'indole di ciascuna disciplina. 
  Art.  171.  -  Gli  insegnamenti  impartiti  nella  scuola  sono  i
seguenti: 
 
  Ecologia della regione mediterranea (semestrale); 
  Legislazione   e   organizzazione   dei   servizi    fitopatologici
(semestrale); 
  Patologia generale e processi patogenetici; 
  Parassitologia animale delle colture; 
  Agenti eziologici di malattie (corsi monografici); 
  Epifitologia, previsione  e  stima  delle  malattie  e  metodologia
statistica; 
  Principi di lotta, mezzi meccanici e  metodi  di  applicazione  dei
biocidi; 
  Variabilita' dei patogeni e piante resistenti (semestrale); 
  Produzione di sementi e piante sane (semestrale); 
  Malattie delle principali colture mediterranee (corsi monografici). 
 
  Art. 172. - I docenti dei singoli insegnamenti o di parte di essi e
i docenti dei corsi monografici sono nominati per incarico, anno  per
anno, dal consiglio di  facolta'  su  proposta  del  direttore  della
scuola. 
  Art. 173. - Alla fine del primo anno si sostengono i seguenti esami
di profitto: 
 
  Ecologia della regione mediterranea; 
  Legislazione e organizzazione dei servizi fitopatologici; 
  Patologia generale e processi patogenetici; 
  Parassitologia animale delle colture; 
  Agenti eziologici di malattie; 
  Epifitologia, previsione  e  stima  delle  malattie  e  metodologia
statistica. 
 
  Alla fine del secondo  anno  si  sostengono  i  seguenti  esami  di
profitto: 
 
  Principi di lotta, mezzi meccanici e  metodi  di  applicazione  dei
biocidi; 
  Variabilita' dei patogeni e piante resistenti; 
  Produzione di sementi e piante sane; 
  Malattie delle principali colture mediterranee. 
 
  L'esame di diploma consiste nella discussione di una  dissertazione
scritta, svolta dal candidato dinnanzi ad  una  commissione  nominata
dalla  facolta',  su  proposta  del  direttore.   L'argomento   della
dissertazione sara'  scelto  dal  candidato  con  l'approvazione  del
direttore della scuola. 
  Art. 174. - Le tasse e soprattasse per  gli  iscritti  alla  scuola
sono le stesse stabilite dalla legge per gli iscritti  alla  facolta'
di  agraria.  Il  contributo   annuo   che   gli   iscritti   debbono
corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le  prestazioni  di
qualunque natura di cui usufruiscono durante  l'anno  di  studio,  e'
stabilito, anno per anno, dal consiglio  di  facolta'  e  dal  senato
accademico. 
  Art. 175. - Al funzionamento della scuola viene  provveduto,  oltre
che con gli introiti di cui all'articolo  precedente,  con  eventuali
contributi da parte dei Ministeri, di enti o privati,  che  intendono
cooperare all'attuazione  dei  fini  che  la  scuola  si  propone  di
conseguire. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e di  decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 132. - SCIARRETTA