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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1192

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-12-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Bari,  approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
  Art. 174 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  sono  aggiunte  le  scuole   in
"Allergologia e immunologia clinica"  e  in  "Chirurgia  d'urgenza  e
pronto soccorso". 
  Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti  nuovi  articoli  relativi
alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Allergologia ed
immunologia clinica" e in "Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso". 
 
  Scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica 
 
  Art. 224. - La scuola di specializzazione ha sede presso l'istituto
di clinica medica II. 
  La durata del corso e' di tre anni. 
  La frequenza e' obbligatoria. 
  Il numero degli iscritti e' di cinque per ciascun anno di corso. 
  Art. 225. - Il piano di studi della  scuola  comprende  i  seguenti
insegnamenti: 
 
  Allergia ed apparato digerente (annuale); 
  Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (biennale); 
  Istopatologia generale (annuale); 
  La patologia allergica in riferimento ai diversi agenti  eziologici
(annuale); 
  La patologia autoimmune (annuale); 
  Semeiotica e diagnostica allergologica (biennale); 
  Patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio (annuale); 
  Allergia ed otorinolaringoiatria (annuale); 
  Le malattie cutanee e patogenesi allergica (annuale); 
  Clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio (annuale); 
  Allergia ed altri organi ed apparati (annuale); 
  La  terapia  specifica  ed  aspecifica  delle  sindromi  allergiche
(annuale); 
  Allergopatie professionali (annuale). 
 
  Art. 226. - La ripartizione degli  insegnamenti  nel  tre  anni  di
corso e' la seguente: 
 
    1° Anno: 
      Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (1° corso); 
      Istopatologia generale; 
      La  patologia  allergica  in  riferimento  ai  diversi   agenti
eziologici; 
      La patologia autoimmune; 
      Semeiotica e diagnostica allergologica (1° corso). 
 
    2° Anno: 
      Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (2° corso); 
      Semeiotica e diagnostica allergologica (2° corso); 
      Patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio; 
      Allergia ed otorinolaringoiatria; 
      Le malattie cutanee e patogenesi allergica. 
 
    3° Anno: 
      Clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio; 
      Allergia ed apparato digerente; 
      Allergia ed altri organi ed apparati; 
      La terapia specifica ed aspecifica delle sindromi allergiche; 
      Allergopatie professionali. 
 
  Art. 227. - L'ammissione alla scuola avverra' per titoli ed esami. 
  Il direttore della scuola,  al  di  fuori  dei  docenti  incaricati
ufficialmente,  potra'  invitare  studiosi  competenti  ad  impartire
lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse allergologico
od immunologico. 
  Per ottenere l'iscrizione alla scuola occorre presentare: 
    1) domanda in carta legale indirizzata al rettore; 
    2) certificato di laurea (riportante i voti  conseguiti  in  ogni
esame). 
  Gli iscritti alla scuola dovranno pagare le  tasse,  soprattasse  e
contributi nella misura stabilita per gli studenti della facolta'  di
medicina e chirurgia. 
 
 Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso 
 
  Art. 228. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza  e
di pronto soccorso conferisce il diploma di specialista in  chirurgia
d'urgenza  e  di  pronto  soccorso.  Gli  anni   necessari   per   il
conseguimento del diploma sono quattro. 
  Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e'  di  dieci  per
ogni anno di corso, per un totale di quaranta iscritti. La  selezione
dei candidati aspiranti all'ammissione  alla  scuola  avverra'  sulla
base di titoli ed esami. 
  Art. 229. - Le materie impartite nella scuola sono le seguenti: 
 
  Anatomia chirurgica; 
  Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza; 
  Anestesiologia; 
  Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale); 
  Chirurgia generale (quadriennale); 
  Chirurgia ginecologica d'urgenza; 
  Chirurgia plastica e riparatrice (biennale); 
  Chirurgia pediatrica d'urgenza; 
  Chirurgia toracica d'urgenza; 
  Chirurgia urologica d'urgenza; 
  Fisiopatologia del politraumatizzato; 
  Neurotraumatologia (biennale); 
  Radiologia; 
  Rianimazione; 
  Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza; 
  Semeiotica chirurgica; 
  Trattamento del politraumatizzato; 
  Trattamento pre o post-operatorio in chirurgia; 
  Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale); 
  Traumatologia maxillo-facciale; 
  Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche. 
 
  Art. 230. - La ripartizione degli insegnamenti nei quattro anni  di
corso e' la seguente: 
 
    1° Anno: 
      Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (1° corso); 
      Chirurgia generale (1° corso); 
      Traumatologia dell'apparato locomotore (1° corso); 
      Anestesiologia; 
      Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza; 
      Semeiotica chirurgica; 
      Radiologia; 
      Traumatologia maxillo-facciale. 
 
    2° Anno: 
      Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (2° corso); 
      Chirurgia generale (2° corso); 
      Traumatologia dell'apparato locomotore (2° corso); 
      Chirurgia plastica-riparatrice (1° corso); 
      Anatomia chirurgica; 
      Trattamento pre o post-operatorio in chirurgia d'urgenza; 
      Chirurgia ginecologica d'urgenza; 
      Chirurgia urologica d'urgenza. 
 
    3° Anno: 
      Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (3° corso); 
      Chirurgia generale (3° corso); 
      Neurotraumatologia (1° corso); 
      Chirurgia plastica-riparatrice (2° corso); 
      Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche; 
      Chirurgia toracica d'urgenza; 
      Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza; 
      Chirurgia pediatrica d'urgenza. 
 
    4° Anno: 
      Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (4° corso); 
      Chirurgia generale (4° corso); 
      Neurotraumatologia (2° corso); 
      Fisiopatologia del politraumatizzato; 
      Trattamento del politraumatizzato; 
      Rianimazione. 
 
  Art. 231. - La frequenza alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni  e'
obbligatoria per tutti gli iscritti. 
  L'internato e' obbligatorio durante tutti i quattro anni del corso,
che  si  svolgera'  presso  l'istituto  di  clinica  chirurgica,  con
presenza giornaliera nei vari reparti. 
  Dall'obbligo di tale  internato  potranno  essere  esentati  quegli
allievi che, in qualita' di aiuti o di assistenti di  ruolo  prestino
servizio presso reparti di chirurgia d'urgenza e di  pronto  soccorso
delle universita' o di ospedali regionali o provinciali. 
  Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante
l'anno accademico,  dell'operosita'  scolastica  degli  allievi,  con
frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni  pratiche  e
sui turni di servizio interno. 
  L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza  non
sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. 
  Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovra' sostenere  un  esame
generale  di  profitto  che  consistera'  nella  discussione  di  una
dissertazione scritta su di un tema  assegnato  dal  direttore  della
scuola. 
  I candidati gia' in possesso della  specializzazione  in  chirurgia
generale  potranno  essere  iscritti  al  2°  anno  della  scuola  di
specializzazione  in  chirurgia  d'urgenza  e  di  pronto   soccorso,
dovranno  pero'  a  tal  fine  superare  l'esame  di   "Traumatologia
maxillo-facciale". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 138. - SCIARRETTA