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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 1180

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art.  30  -  l'insegnamento di "Storia greca e romana" nel corso di
laurea in lettere viene scisso nei due insegnamenti di "Storia greca"
e "Storia romana".

  Art.  38  -  all'elenco  degli  istituti  annessi  alla facolta' di
lettere   e   filosofia  e'  aggiunto  l'istituto  di  "Storia  delle
tradizioni popolari".

  Art.  41 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

    Storia della liturgia;
    Storia della chiesa medioevale;
    Storia della chiesa moderna e contemporanea;
    Epigrafia ed antichita' cristiane.

  Art.  43 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

    Filosofia della religione;
    Storia della chiesa medioevale;
    Storia della chiesa moderna e contemporanea.

  Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea   in   medicina  e  chirurgia,  l'insegnamento  di  "Chirurgia
d'urgenza"  cambia  denominazione in "Chirurgia d'urgenza e di pronto
soccorso".

  Art.  62  -  all'elenco  degli  istituti  annessi  alla facolta' di
medicina   e   chirurgia  e'  aggiunto  l'Istituto  di  "Antropologia
criminale".

  L'art.  66,  relativo al corso di laurea in farmacia, e' modificato
nel senso che l'ultima frase: "... l'esame sull'insegnamento biennale
di  fisiologia  generale  viene  sostenuto alla fine del biennio", e'
abrogata e sostituita dalla seguente: "... l'insegnamento biennale di
fisiologia  generale  comporta  un  esame  alla fine di ogni anno: il
primo sulla parte generale il secondo sulla parte speciale".

  Art.  123  -  nell'elenco  degli  istituti annessi alla facolta' di
ingegneria l'istituto di "Architettura e composizione architettonica"
muta la denominazione in "Istituto di architettura e urbanistica".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addi' 27 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 77. - SCIARRETTA