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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1170

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n.  1162  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Napoli,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
nel senso che presso la seconda facolta' di medicina e chirurgia sono
istituite le seguenti scuole di specializzazione: 
    Chirurgia; 
    Malattie dell'apparato cardiovascolare; 
    Malattie infettive; 
    Medicina legale e delle assicurazioni; 
    Neurologia. 
 
  Dopo l'art. 487, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  delle  scuole  di  specializzazione   in
chirurgia,   malattie   dell'apparato    cardiovascolare,    malattie
infettive, medicina legale e delle assicurazioni, neurologia. 
 
               Scuola di specializzazione in chirurgia 
 
  Art.  488.  -  Alla  seconda  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
dell'Universita' degli studi  di  Napoli  e'  annessa  la  scuola  di
specializzazione in chirurgia, con sede presso la cattedra di clinica
chirurgica generale e terapia chirurgica ed e' diretta  dal  titolare
della cattedra medesima. 
  La scuola conferisce il diploma di  specialista  in  chirurgia.  La
durata della scuola e' di cinque anni. 
  Il numero degli allievi da ammettere non puo'  essere  superiore  a
dodici per ogni anno. 
  La selezione dei candidati  aspiranti  all'ammissione  alla  scuola
avverra'  sulla  base  dei  titoli  ed  esami.  Non  sono  consentite
iscrizioni con abbreviazioni di corso. 
 
  Art. 489. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); 
    2) Anatomia ed istologia patologica (biennale); 
    3) Anestesia e rianimazione; 
    4) Chirurgia cardiovascolare; 
    5) Chirurgia d'urgenza; 
    6) Chirurgia ginecologica; 
    7) Chirurgia pediatrica; 
    8) Chirurgia riparativa e plastica; 
    9) Chirurgia sperimentale; 
   10) Chirurgia toracica; 
   11) Chirurgia urologica; 
   12) Clinica chirurgica generale (quinquennale); 
   13) Fisiopatologia chirurgica; 
   14) Medicina legale; 
   15) Neurochirurgia; 
   16) Patologia speciale chirurgica (triennale); 
   17) Radiologia; 
   18) Ricerche di laboratorio; 
   19) Semeiotica chirurgica; 
   20) Semeiotica strumentale ed endoscopica; 
   21) Trattamento pre e post-operatorio; 
   22) Traumatologia ed ortopedia. 
 
Le materie sopraelencate sono cosi' distribuite: 
 
      1° Anno: 
    Clinica chirurgica generale; 
    Patologia speciale chirurgica; 
    Semeiotica chirurgica; 
    Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 
    Chirurgia sperimentale; 
    Anestesia e rianimazione; 
    Ricerche di laboratorio. 
 
      2° Anno: 
    Clinica chirurgica generale; 
    Patologia speciale chirurgica; 
    Semeiotica chirurgica; 
    Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 
    Fisiopatologia chirurgica; 
    Trattamento pre e post-operatorio; 
    Anatomia ed istologia patologica. 
 
      3° Anno: 
    Clinica chirurgica generale; 
    Patologia speciale chirurgica; 
    Semeiotica strumentale ed endoscopica; 
    Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 
    Radiologia; 
    Anatomia ed istologia patologica. 
 
      4° Anno: 
    Clinica chirurgica generale: 
    Chirurgia ginecologica; 
    Chirurgia urologica; 
    Neurochirurgia; 
    Traumatologia ed ortopedia; 
    Chirurgia pediatrica. 
 
      5° Anno: 
    Clinica chirurgica generale; 
    Chirurgia toracica; 
    Chirurgia cardiovascolare; 
    Chirurgia riparatrice e plastica; 
    Chirurgia d'urgenza; 
    Medicina legale. 
 
  I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche. 
  La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria per
tutti gli iscritti. 
  L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e
si svolgera' presso la clinica chirurgica sotto forma  di  permanenza
costante nella detta clinica durante le ore della sua attivita',  con
presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza. 
  Dall'obbligo di tale internato saranno esenti quegli  allievi  che,
in  qualita'  di  assistenti  e  di  aiuti,  prestino  effettivamente
servizio presso reparti di chirurgia generale delle universita' e  di
ospedali di I e II categoria. 
  Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi  a  quelli  degli
assistenti. 
  Gli specializzandi, che abbiano  completato  il  primo  triennio  e
superato i  relativi  esami,  potranno  essere  chiamati  a  prestare
servizio presso il reparto operatorio. 
  Per i corsi  che  non  siano  della  clinica  chirurgica  generale,
possono essere  stabiliti  su  parere  del  direttore  della  scuola,
periodi  di  continuativa  frequenza  presso   i   relativi   reparti
specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti. 
 
  Art.  490.  -  Il  direttore  e  gli  insegnanti  della  scuola  si
accerteranno durante  l'anno  accademico  dell'operosita'  scolastica
degli  allievi,  con  frequenti  interrogazioni  e  vigilando   sulle
esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. 
  L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza  non
sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. 
  Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovra' sostenere  un  esame
generale di profitto. 
 
 Scuola di specializzazione in materie dell'apparato cardiovascolare 
 
  Art.  491.  -  Alla  seconda  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
dell'Universita' degli studi  di  Napoli  e'  annessa  la  scuola  di
specializzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare, con sede
presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica
ed e' diretta dal titolare della cattedra medesima. 
  La scuola ha la durata di tre anni. 
  Il numero degli allievi da ammettere non puo'  essere  superiore  a
dieci per ogni anno. 
  La scelta dei candidati da ammettere alla  scuola  sara'  fatta  in
base ai titoli di studio e di carriera ed al risultato di  una  prova
scritta di esame. 
  Una abbreviazione di corso potra' essere concessa, su proposta  del
direttore  della  scuola,  esclusivamente  a   quei   candidati   che
dimostrino con il loro curriculum scientifico di avere gia' una buona
preparazione nel campo della cardiologia.  L'abbreviazione  di  corso
potra' essere, nei casi giustificati di  un  anno,  previo  esame  di
idoneita'. Gli aspiranti che ne usufruiscono dovranno  sostenere  gli
esami del 1° anno e quindi  quelli  del  2°  anno.  Per  l'iscrizione
all'anno successivo occorre aver superato tutti gli  esami  dell'anno
precedente. 
  Gli iscritti hanno  l'obbligo  di  prestare  servizio  esclusivo  e
continuativo presso la sede della scuola per tutta  la  durata  degli
anni di corso. 
 
  Art. 492. Gli insegnamenti sono cosi' distribuiti nei vari anni  di
corso: 
 
      1° Anno: 
    1) Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare; 
    2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; 
    3) Fisiopatologia cardiovascolare e  respiratoria  (biennale:  1°
corso); 
    4) Patologia cardiovascolare (biennale: 1° corso); 
    5) Semeiologia fisica (biennale: 1° corso); 
    6) Semeiologia strumentale (biennale: 1° corso); 
    7) Microbiologia (facoltativo). 
 
      2° Anno: 
    1) Fisiopatologia cardiovascolare e  respiratoria  (biennale:  2°
corso); 
    2) Patologia cardiovascolare (biennale: 2° corso); 
    3) Semeiologia fisica (biennale: 2° corso); 
    4) Semeiologia strumentale (biennale: 2° corso); 
    5) Anatomia patologica dell'apparato  cardiovascolare  (biennale:
1° corso); 
    6) Radiologia; 
    7) Farmacologia; 
    8) Clinica e terapia (biennale: 1° corso). 
 
      3° Anno: 
    1) Anatomia patologica dell'apparato  cardiovascolare  (biennale:
2° corso); 
    2) Clinica e terapia (biennale: 2° corso); 
    3) Chirurgia dell'apparato cardiovascolare; 
    4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativo); 
    5) Statistica (facoltativo). 
  Per gli insegnamenti facoltativi viene lasciata al direttore  della
scuola la possibilita' di inserire una o piu' materie. 
 
  Art. 493. - Al termine dei tre anni di  corso,  per  conseguire  il
diploma di specializzazione, gli  iscritti  dovranno  presentare  una
dissertazione scritta su argomenti di  fisiologia,  fisiopatologia  e
clinica delle  malattie  dell'apparato  cardiovascolare,  e  dovranno
sostenere un esame pratico dinanzi  ad  una  commissione  formata  da
cinque insegnanti della  scuola  e  presieduta  dal  direttore  della
stessa. 
 
  Art. 494. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma verra'
rilasciato  il  diploma  di  specialista  in  malattie  dell'apparato
cardiovascolare. 
 
          Scuola di specializzazione in malattie infettive 
 
  Art.  495.  -  Alla  seconda  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
dell'Universita' degli studi  di  Napoli  e'  annessa  la  scuola  di
specializzazione in malattie infettive, con sede presso  la  cattedra
in malattie infettive, ed e'  diretta  dal  titolare  della  cattedra
medesima. 
  La scuola ha la durata di tre anni. 
  Il numero degli allievi da ammettere non puo' essere superiore a 10
per ogni anno. 
  L'ammissione alla scuola sara' subordinata all'esito di un concorso
per titoli ed esami che potranno comprendere prove scritte,  orali  e
pratiche. Al termine del concorso verra' stabilita  una  graduatoria,
sulla scorta dei risultati delle prove e dei titoli presentati. 
 
  Art. 496. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le  lezioni
e le esercitazioni. Inoltre hanno l'obbligo di espletare un tirocinio
pratico, sotto forma di internato, da svolgersi nelle  corsie  e  nei
laboratori della clinica delle malattie infettive, per ogni  anno  di
corso. 
  Tale internato potra' essere ridotto a giudizio del direttore della
scuola a sei mesi per ogni anno, per  coloro  che  prestino  servizio
presso reparti di malattie infettive. 
 
  Art. 497. - Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le
seguenti: 
      1° Anno: 
    Epidemiologia generale delle malattie infettive; 
    Nozioni   generali   di   batteriologia,   di    virologia,    di
parassitologia, di immunologia; 
    Tecnica     batteriologica,     virologica,      parassitologica,
immunologica, applicata alle malattie infettive (1° anno). 
 
      2° Anno: 
    Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno); 
    Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive; 
    Anatomia patologica delle malattie infettive; 
    Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica
(2° anno). 
 
      3° Anno: 
    Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno); 
    Malattie infettive dei Paesi caldi; 
    Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive; 
    Legislazione sanitaria e malattie infettive. 
 
  Art. 498. - Al termine di ciascun anno di corso  gli  allievi  sono
tenuti a sostenere i seguenti esami: 
    1° anno: un esame sulle discipline n. 1) e 2); 
    2° anno: un esame sulle discipline n. 2), 3) e 4); 
    3° anno: un esame sulle discipline n. 1), 2), 3) e 4). 
 
  Art. 499. - Non saranno ammessi al corso successivo coloro i  quali
non avranno superato gli esami a cui sono iscritti. 
 
  Art. 500. - Alla fine dei tre  anni  di  corso  gli  specializzandi
dovranno superare una prova orale ed  una  clinica  prima  di  essere
ammessi all'esame di diploma. 
  L'esame di  diploma  consistera'  nella  discussione  di  una  tesi
scritta su argomenti di malattie infettive. Tali prove e  l'esame  di
diploma saranno sostenute dinanzi ad  una  commissione  composta  dal
direttore e da quattro insegnanti della scuola. 
 
  Art. 501. - Su proposta del direttore della scuola, e sempre previo
superamento di un  esame  di  ammissione,  potranno  essere  concesse
abbreviazioni di corso in base al  curriculum  clinico,  didattico  e
scientifico e ai titoli di studio presentati dal richiedente. 
 
 Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni 
 
  Art.  502.  -  Alla  seconda  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
dell'Universita' degli studi  di  Napoli  e'  annessa  la  scuola  di
specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni,  con  sede
presso la cattedra omonima ed e' diretta dal titolare della  cattedra
medesima. 
  La durata della scuola e' di tre anni. 
  Il numero degli allievi da ammettere non puo'  essere  superiore  a
dieci per ogni anno. 
 
  Art. 503. - Alla scuola possono accedere i laureati in  medicina  e
chirurgia,  abilitati  all'esercizio  della  professione,  attraverso
concorso con prova scritta su argomenti  di  medicina  generale.  Non
saranno prese in considerazione le domande di  ammissione  di  coloro
che  non  hanno  superato  l'esame  di  medicina   legale   e   delle
assicurazioni, durante il corso di laurea. Gli iscritti  alla  scuola
hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni  nonche'
di prestare  servizio  di  medico  interno  presso  una  cattedra  di
medicina legale e delle assicurazioni per almeno sei mesi per ciascun
anno.  Sara'  considerato  anche  l'internato  presso   un   servizio
ospedaliero di medicina legale e delle assicurazioni sociali. 
 
  Art. 504. - Materie d'insegnamento: 
 
      1° Anno: 
    Medicina legale generale; 
    Elementi di diritto pubblico e privato; 
    Tecnica   e    diagnostica    anatomo-patologica    generale    e
medico-legale; 
    Traumatologia medico-legale; 
    Semeiotica medico-legale. 
 
      2° Anno: 
    Medicina legale penalistica; 
    Deontologia medica; 
    Neuropsichiatria medico-legale; 
    Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria; 
    Indagini di sopralluogo; 
    Identificazione personale. 
 
      3° Anno: 
    Medicina legale civilistica e canonistica: 
    Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense; 
    Ostetricia e ginecologia forensi; 
    Elementi di legislazione del lavoro; 
    Elementi di medicina del lavoro; 
    Medicina delle assicurazioni; 
    Medicina legale militare e pensionistica civile; 
    Tossicologia medico-legale. 
 
  Art. 505.  -  Il  direttore  della  scuola  puo'  invitare  singoli
specialisti per conferenze e dimostrazioni nel  campo  delle  singole
specialita'. 
  Gli iscritti  possono  visitare,  inoltre,  ospedali  psichiatrici,
industrie, centri  criminologici,  servizi  ospedalieri  di  medicina
legale. 
 
  Art. 506.  -  Gli  esami  di  profitto  sulle  singole  materie  di
insegnamento saranno sostenuti alla fine di ogni anno, in tre sezioni
(estiva, autunnale e di febbraio). 
  Lo specializzando  che  non  abbia  superato  gli  esami  dell'anno
frequentato non potra' essere iscritto all'anno successivo. 
  L'esame di diploma consistera' in una dissertazione scritta  su  un
argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni. 
  I  candidati  non  riconosciuti  idonei  all'esame  di  diploma  si
potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se
al secondo esame non sara' loro  riconosciuta  l'idoneita',  verranno
senz'altro esclusi da ulteriori prove. 
 
              Scuola di specializzazione in neurologia 
 
  Art.  507.  -  Alla  seconda  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
dell'Universita' di Napoli e' annessa la scuola  di  specializzazione
in neurologia, con sede presso la cattedra di clinica delle  malattie
nervose e mentali ed e' diretta dal titolare della cattedra medesima. 
  La scuola ha la durata di quattro anni. 
  Il numero degli allievi da ammettere non puo'  essere  superiore  a
nove per ogni anno. 
  L'ammissione alla scuola sara' fatta per titoli  di  studio  ed  in
base  al  risultato  di  una  prova   scritta   di   esame   seguita,
eventualmente, da una prova orale. 
 
  Art. 508. - Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le
seguenti: 
 
      1° Anno (internato in psichiatria): 
    Anatomia ed istologia normale del S.N.; 
    Fisiologia del S.N.; 
    Biochimica del S.N.; 
    Genetica (elementi); 
    Psicologia generale; 
    Psicopatologia; 
    Semeiotica psichiatrica. 
 
      2° Anno: 
    Anatomia ed istologia patologica del S.N.; 
    Semeiotica neurologica; 
    Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°); 
    Neuroradiologia; 
    Endocrinologia e neurologia vegetativa. 
 
      3° Anno: 
    Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°); 
    Clinica neurologica (1°); 
    Elettroencefalografia; 
    Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia; 
    Neuro-oftalmologia; 
    Neuro-otologia; 
    Esami di laboratorio. 
 
      4° Anno: 
    Clinica neurologica e terapia (2°); 
    Neurochirurgia; 
    Teoria e clinica della riabilitazione; 
    Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale; 
    Neurologia in rapporto alla patologia internistica. 
 
  Art. 509. Gli iscritti al primo corso hanno l'obbligo di  internato
in psichiatria per l'intero anno scolastico.  Tale  internato  potra'
essere, a giudizio del direttore della scuola, ridotto a non meno  di
sei mesi per i medici che prestano servizio in reparto neurologico ed
a non meno di quattro  mesi  per  coloro  che  prestano  servizio  in
ospedale psichiatrico. Gli iscritti al secondo, terzo e quarto  corso
hanno l'obbligo di frequentare come interni  la  clinica  sede  della
scuola per l'intero anno scolastico. 
  Tale internato potra' essere ridotto a giudizio del direttore della
scuola a non meno di quattro per  anno  per  i  medici  che  prestano
regolare servizio in reparto neurologico. 
 
  Art. 510. - Gli esami saranno sostenuti alla fine di ciascun  anno;
non saranno ammessi al corso successivo coloro i  quali  non  avranno
superato gli esami dell'anno a cui  sono  iscritti.  Al  termine  dei
quattro anni di corso, per conseguire il diploma di specializzazione,
gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione  scritta  su
argomento di neurologia e sostenere la  discussione  dinanzi  ad  una
commissione composta da cinque insegnanti della scuola  e  presieduta
dal direttore della scuola stessa. 
 
  Art. 511. -  Su  proposta  del  direttore  della  scuola  e  previo
superamento di un esame di ammissione, potranno  essere  concesse  le
seguenti abbreviazioni di corso: di due anni a coloro che  sono  gia'
in possesso di specializzazione in psichiatria o in  neuropsichiatria
infantile o in neurochirurgia; di un anno a coloro che sono  gia'  in
possesso di specializzazione in discipline affini (medicina  interna,
otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia). 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 31. - SCIARRETTA