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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 1159

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna,
approvato   con  regio  decreto  14  ottobre  1926,  numero  2170,  e
modificato  con  regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo l'art. 594, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
"Chirurgia dell'infanzia".

        Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia

  Art.   595.   -   Presso   la  facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita'    di    Bologna   e'   istituita   la   scuola   di
specializzazione  in  chirurgia  dell'infanzia,  della  durata di due
anni,   che   conferisce  il  diploma  di  specialista  in  chirurgia
dell'infanzia.
  Art. 596. - Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in
medicina   e   chirurgia   che  siano  in  possesso  del  diploma  di
specializzazione  in  chirurgia  generale,  o  abbiano  conseguito la
libera  docenza  in  clinica  chirurgica,  o  patologia chirurgica, o
semeiotica chirurgica, o anatomia chirurgica, o chirurgia pediatrica.
  Non e' ammessa abbreviazione di corso.
  Art.  597. - Il numero degli iscritti alla scuola e' di quattro per
anno di corso.
  Qualora   il   numero  degli  aspiranti  superi  quello  stabilito,
l'ammissione sara' subordinata ad una prova di esame orale.
  Art.  598.  - Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di
conferenze  su  argomenti  speciali, oltre ad un periodo di internato
obbligatorio di almeno sei mesi per ogni anno di corso.
  Il  periodo  di  internato  potra' essere abbreviato per coloro che
documentino   di   svolgere  effettivo  servizio  presso  reparti  di
chirurgia pediatrica universitari e ospedalieri.
  Art. 599. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

    1° Anno:
      Anatomia patologica e teratologia (lezioni);
      Endocrinologia infantile (conferenze);
      Clinica pediatrica (biennale-lezioni);
      Clinica chirurgica pediatrica (biennale-lezioni);
      Patologia chirurgica e semeiotica chirurgica (lezioni);
      Diagnostica  radiologica  e nucleare delle malattie chirurgiche
dell'infanzia (lezioni);
      Anestesiologia e rianimazione (lezioni).

    2° Anno:
      Clinica pediatrica (biennale-lezioni);
      Clinica chirurgica pediatrica (biennale-lezioni);
      Chirurgia d'urgenza nell'infanzia (lezioni);
      Otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze);
      Ortopedia nell'infanzia (conferenze);
      Urologia nell'infanzia (conferenze);
      Neurochirurgia infantile (conferenze);
      Chirurgia del cuore e dei grossi vasi (conferenze).

  Art.  600.  -  La  frequenza  alle  lezioni  e  alle  conferenze e'
obbligatoria.
  Al  termine  di  ciascun  anno  accademico  gli  specializzandi che
abbiano  ottenuto  le firme di frequenza dovranno sostenere gli esami
di  profitto  nelle  materie  oggetto  di  insegnamento,  in un unico
gruppo.
  Al   termine  del  corso  di  specializzazione  gli  specializzandi
dovranno   presentare  una  dissertazione  scritta  su  argomento  di
chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addi' 27 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 72. - SCIARRETTA