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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1158

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Roma,  approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350,  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
  L'art.  503,  relativo   alla   scuola   di   specializzazione   in
otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, e' modificato  nel
senso che il numero degli iscritti e' aumentato da  dodici  a  trenta
per i tre anni di corso. 
  L'art. 512, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia,
e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' aumentato  da
dieci a diciotto per ogni anno di corso. 
  Gli articoli da 587 a 591, relativi alla scuola di specializzazione
in patologia generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
 
          Scuola di specializzazione in patologia generale. 
 
  Art. 587. - La scuola di specializzazione in patologia generale  ha
sede presso  l'istituto  di  patologia  generale  della  facolta'  di
medicina e chirurgia. 
  Il corso degli studi ha la durata di tre anni. 
  Le iscrizioni ai singoli anni non potranno superare il numero di 60
(totale 180 specializzandi). 
 
  Art.  588.  -  Alla  scuola  di  specializzazione  vengono  ammessi
laureati in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in farmacia. 
  Per i non laureati in medicina e chirurgia l'ammissione alla scuola
e' subordinata al superamento di un esame interno. 
  Nel caso di eccedenza di domande, la scelta tra i richiedenti sara'
fatta in base a concorso interno,  per  esame;  gli  aspiranti  hanno
l'obbligo di accertarsi presso l'istituto di patologia generale della
eventuale data del concorso. 
  A giudizio del direttore, entro il numero stabilito per  i  singoli
anni  di  corso,  possono  essere  ammessi  al  2°  o  al  3°   corso
direttamente  i  richiedenti  sufficientemente  forniti   di   titoli
attinenti alla patologia generale (assistenti volontari di  patologia
generale e materie affini; specializzati in altre  discipline  affini
alla patologia generale; assistenti  ordinari  e  liberi  docenti  in
altre discipline affini alla patologia generale, ecc.). 
 
  Art. 589. - I candidati  non  riconosciuti  idonei  allo  esame  di
diploma, potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza  alla
scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneita',
saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. 
 
  Art. 590. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
 
      1° Anno: 
    1)  Eziologia  generale  (cause  patogene:  fisiche,  chimiche  e
biologiche); 
    2) Patologia istochimica; 
    3) Patologia delle infezioni; 
    4) Laboratorio di patologia generale (1° corso). 
 
      2° Anno: 
    5) Patologia delle infezioni; 
    6) Immunologia; 
    7) Fisiopatologia sistematica (della termoregolazione, del  cuore
e dei vasi, della respirazione) (1° corso); 
    8) Patologia del metabolismo (dei protidi, dei lipidi, dell'acqua
e dei minerali e dei bioregolatori); 
    9) Laboratorio di patologia generale (2° corso). 
 
      3° Anno: 
   10) Fisiopatologia sistematica (della digestione,  del  rene,  del
sangue e del sistema neuro-endocrino) (2° corso); 
   11) Patologia oncologica; 
   12) Laboratorio di patologia generale (3° corso). 
 
  Art. 591. - Alla fine di ogni anno saranno sostenuti gli  esami  di
ciascuna delle materie suindicate. 
  Per  conseguire  il  diploma  di  specializzazione   in   patologia
generale, al termine del corso  triennale,  oltre  ad  aver  superato
tutti gli esami delle singole materie, e' di obbligo  presentare  una
dissertazione scritta,  preferibilmente  di  carattere  sperimentale,
elaborata nell'istituto. 
  Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  della  prima   e   seconda   scuola   di
specializzazione in "Anatomia e istologia patologica", della  seconda
scuola di specializzazione in "Chirurgia vascolare", della scuola  di
specializzazione in "Virologia". 
 
Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica  (prima
                          e seconda scuola) 
 
  Art. 712. -  Sono  istituite  due  scuole  di  specializzazione  in
anatomia   ed   istologia   patologica,    annesse    rispettivamente
all'istituto di anatomia e istologia patologica I e  all'istituto  di
anatomia e istologia patologica I. Le scuole conferiscono il  diploma
di specialista in anatomia e istologia patologica. 
  I direttori delle due scuole  sono,  rispettivamente,  i  direttori
degli istituti di anatomia e istologia patologica I e II. 
  Alle scuole vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. 
 
  Art. 713. - Gli anni di studio per  il  conseguimento  del  diploma
sono tre. 
 
  Art.  714.  -  Il  numero  massimo  degli  iscritti  e'   stabilito
complessivamente in  dieci  specializzandi  per  ciascuna  delle  due
scuole. 
  L'ammissione a ciascuna scuola avviene in seguito a valutazione dei
titoli e a un colloquio. 
 
  Art. 715. - Gli iscritti,  oltre  all'obbligo  di  frequenza  delle
lezioni, esercitazioni,  seminari,  ecc.,  devono  prestare  servizio
continuativo in istituto. 
  Gli iscritti debbono sostenere gli  esami  annuali  di  profitto  e
l'esame finale di diploma. 
  Gli esami consisteranno in prove teoriche e pratiche. 
  Non puo' essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia
superato  l'esame  sulle  materie  fissate  per   ogni   anno   della
specialita'. 
 
  Art. 716. - Gli insegnamenti  sono  distribuiti  nei  tre  anni  di
corso. 
 
      1° Anno: 
    Tecnica delle autopsie; 
    Diagnostica anatomo-patologica macroscopica; 
    Anatomia patologica sistematica I; 
    Tecnica istologica ed istochimica I. 
 
      2° Anno: 
    Anatomia patologica sistematica II; 
    Tecnica istologica ed istochimica II; 
    Diagnostica istopatologica I; 
    Elementi di microscopia elettronica. 
 
      3° Anno: 
    Diagnostica istopatologica II; 
    Diagnostica ematologica; 
    Tecnica e diagnostica citologica; 
    Legislazione sanitaria tanatologica. 
 
  Tutti i corsi avranno carattere teorico-pratico  dimostrativo,  con
esercitazioni. Saranno svolte esercitazioni anche in  riferimento  ad
indagini complementari. 
 
 Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (seconda scuola) 
 
  Art.  717.  -  E'  istituita,  presso  l'istituto  di  II   clinica
chirurgica,  la  seconda  scuola  di  specializzazione  in  chirurgia
vascolare, diretta dal titolare della cattedra stessa. 
 
  Art. 718. - La durata del corso degli studi  per  il  conseguimento
del diploma di "specialista in chirurgia vascolare" e' di tre anni. 
 
  Art. 719. - Alla Scuola sono  ammessi  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia. 
  Il numero massimo degli iscritti e' stabilito in quarantacinque per
l'intero corso. 
 
  Art. 720. - Non  saranno  consentite  abbreviazioni  di  corso  ne'
l'iscrizione contemporanea ad altre scuole di specializzazione. 
  Per l'ammissione agli esami sara' obbligatoria  la  frequenza  alle
lezioni ed alle esercitazioni pratiche. Il superamento degli esami di
ciascun  anno  sara'  condizione  indispensabile   per   l'iscrizione
all'anno successivo. 
  Alla fine del corso, per ottenere il diploma, i candidati  dovranno
presentare una dissertazione scritta su  un  argomento  di  chirurgia
vascolare, da discutere in sede di diploma, e dovranno sostenere  una
prova clinica. 
 
  Art.  721.  -  Gli  insegnamenti  impartiti  nella  scuola  sono  i
seguenti: 
 
      1° Anno: 
    1)  Embriologia,  anatomia  macro  e  microscopica  dell'apparato
vascolare; 
    2) Fisiopatologia dell'apparato vascolare  e  della  coagulazione
sanguigna; 
    3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare; 
    4) Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 
    5) Semeiologia radiologica delle malattie vascolari; 
    6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico. 
 
      2° Anno: 
    7) Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 
    8) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 
    9) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; 
   10) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 
 
      3° Anno: 
   11) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 
   12) Terapia chirurgica delle malattie vascolari; 
   13) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi. 
 
               Scuola di specializzazione in virologia 
 
  Art. 722. - La scuola di specializzazione in virologia ha lo  scopo
di fornire un completamento culturale sul piano  scientifico  ed  una
preparazione specifica sul piano tecnico e metodologico a coloro  che
si dedicano allo studio di questa disciplina. 
  La scuola conferisce il diploma di specialista in virologia. 
  Possono  esservi  ammessi  i  laureati  in  medicina  e  chirurgia,
medicina  veterinaria,  scienze  biologiche,  farmacia,   chimica   e
tecnologia farmaceutiche. 
  Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto  di
virologia. 
  La direzione della scuola viene assunta da un professore  di  ruolo
di virologia. 
  Gli iscritti al primo anno  non  potranno  superare  il  numero  di
cinque; il numero massimo di iscritti complessivamente per i tre anni
del corso e' fissato in quindici specializzandi (cinque per anno). 
  L'iscrizione alla scuola e' subordinata al superamento di un  esame
di ammissione (colloquio). 
 
  Art.  723.  -  Gli  insegnamenti  impartiti  nella  scuola  sono  i
seguenti, cosi' ripartiti nei tre anni di corso: 
 
      1° Anno: 
    1) Virologia generale (1ª parte); 
    2) Tecnica virologica generale (1ª parte); 
    3) Biometria applicata alla virologia; 
    4) Metodi immunologici in virologia. 
 
      2° Anno: 
    1) Virologia generale (2ª parte); 
    2) Tecnica virologica generale (2ª parte); 
    3) Metodi chimici in virologia; 
    4) Metodi fisici in virologia; 
    5) Microscopia elettronica e studio delle ultrastrutture; 
    6) Virologia speciale e diagnostica virologica (1ª parte). 
 
      3° Anno: 
    1) Genetica del virus; 
    2) Virologia oncologica; 
    3) Studio dei farmaci antivirali; 
    4) Epidemiologia e profilassi delle malattie da virus; 
    5) Virologia speciale e diagnostica virologica (2ª parte). 
 
  Art. 724. - Il direttore, sentito il  parere  del  consiglio  della
scuola, puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento  dei  fini
della scuola, che siano  tenuti  corsi  complementari,  conferenze  o
seminari su materie e argomenti che abbiano affinita' o attinenza con
gli insegnamenti impartiti nella scuola. 
  La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Obbligatoria e' altresi'  la
frequenza ai turni annuali di internato, ciascuno della durata di sei
mesi. 
  Gli esami di profitto saranno sostenuti in tre gruppi alla fine  di
ogni anno di corso ed il superamento  dell'esame  e'  necessario  per
l'iscrizione al secondo anno. Il secondo gruppo  comprende  tutte  le
materie del secondo anno di corso ed  il  superamento  dell'esame  e'
necessario per l'iscrizione al terzo anno. Il terzo gruppo  comprende
tutte le materie del terzo anno di corso ed il superamento dell'esame
e' necessario per l'ammissione all'esame di diploma. 
 
  Art. 725. - L'esame di diploma constera' di una  discussione  sopra
una tesi scritta esclusivamente di carattere sperimentale. 
  I  candidati  non  riconosciuti   idonei   potranno   ripresentarsi
all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola.  In
caso di un secondo insuccesso saranno esclusi da ulteriori prove. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 52. - SCIARRETTA