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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 1150

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Modena, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Dopo l'art. 212, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  delle  scuole  di  specializzazione  in
"Chirurgia    vascolare",   in   "Neuropsichiatria   infantile",   in
"Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".

          Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

  Art.  213.  -  La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare
conferisce  il  diploma di specialista in "Chirurgia vascolare" ed ha
sede presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Universita'.

  Art. 214. - La durata del corso di studi per il conseguimento della
specialita'  in  chirurgia  vascolare  e' fissata in anni tre. Non e'
concesso   nessun   abbreviamento   di  corso.  Possono  ottenere  la
iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

  Art. 215. - Il numero degli iscritti per la scuola e' di cinque per
ogni   anno   di  corso,  per  un  totale  complessivo  di  quindici.
L'ammissione  al  primo  corso  sara'  subordinata ad un concorso per
titoli  e  per  esami.  I posti disponibili saranno conferiti in base
alla graduatoria del concorso.

  Art.  216. - La direzione della scuola e' affidata ad un professore
di ruolo di disciplina chirurgica, nominato dalla facolta'.

  Art. 217. - Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, oltre
ad un periodo di internato obbligatorio. La frequenza alle lezioni e'
obbligatoria.

  Art. 218. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

      1° Anno:
    1)  Embriologia,  anatomia  macro  e  microscopica  dell'apparato
vascolare;
    2)  Fisiopatologia  dell'apparato  vascolare e della coagulazione
ematica;
    3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare;
    4) Semeiotica fisica e strumentale delle malattie vascolari;
    5) Semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
    6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico.

      2° Anno:
    1) Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
    2) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
    3) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
    4) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

      3° Anno:
    1) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
    2) Terapia chirurgica delle malattie vascolari;
    3) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

  Art.  219.  -  Al  termine  di  ciascun  anno  di  insegnamento gli
specializzandi,  che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno
sostenere   gli   esami   di   profitto   nelle  materie  oggetto  di
insegnamento.  Per  accedere  ai  corsi successivi e' obbligatorio il
superamento di tutti gli esami del corso precedente.
  Il  diploma  viene  rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e
dopo  la  discussione  di  una  tesi  scritta,  a carattere clinico o
sperimentale, su argomenti di chirurgia vascolare.

      Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

  Art.  220.  -  La  scuola  di  specializzazione in neuropsichiatria
infantile  ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali
dell'Universita'   e   conferisce   il   diploma  di  specialista  in
neuropsichiatria infantile.

  Art.  221. - Alla scuola, che ha la durata di anni quattro, vengono
iscritti  i  laureati in medicina e chirurgia in numero di cinque per
anno. Per un totale di venti posti.

  Art. 222. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
      1° Anno:
    1) Anatomia ed ambiologia del sistema nervoso;
    2)  Fisiologia  del  sistema  nervoso  con  particolare  riguardo
all'eta' evolutiva;
    3) Genetica;
    4) Endocrinologia dell'eta' evolutiva ed auxologia;
    5) Patologia e clinica pediatrica;
    6) Tecniche di laboratorio.

      2° Anno:
    1) Anatomia patologica del sistema nervoso;
    2) Biochimica patologica del sistema nervoso;
    3) Psicologia dell'eta' evolutiva;
    4) Semeiotica e clinica neurologica;
    5) Semeiotica e clinica psichiatrica.

      3° Anno:
    1) Psicopatologia dell'eta' evolutiva;
    2) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
    3) Psicodiagnostica dell'eta' evolutiva;
    4) Elettrofisiologia;
    5) Neuroradiologia;
    6) Neurochirurgia dell'eta' evolutiva;
    7) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile 1°.

      4° Anno:
    1) Clinica psichiatrica infantile 2°;
    2) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
    3) Psicoterapia dell'eta' evolutiva;
    4) Foniatria;
    5) Psicopedagogia;
    6) Sociologia applicata alla popolazione infantile;
    7) Legislazione.

  Art.  223. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
lezione  e  le  esercitazioni pratiche con internato nelle rispettive
cliniche,  secondo  il  piano di studi concordato col direttore della
scuola.
  Gli  allievi  per  essere  ammessi all'anno successivo, devono aver
ottenuto  tutte  le  firme  di  frequenza ai corsi dell'anno e devono
sostenere i seguenti esami:

      1° Anno:
    1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso;
    2) Fisiologia del sistema nervoso;
    3) Genetica, endocrinologia e auxologia;
    4) Patologia e clinica pediatrica.

      2° Anno:
    5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
    6) Psicologia dell'eta' evolutiva;
    7) Semeiotica e clinica neurologica;
    8) Semeiotica e clinica psichiatrica.

      3° Anno:
    9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
   10) Psicopatologia dell'eta' evolutiva;
   11) Psicodiagnostica dell'eta' evolutiva.

      4° Anno:
   12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
   13) Psicopedagogia;
   14) Legislazione.

  Art.  224.  -  Gli  specialisti in clinica delle malattie nervose e
mentali,   in   neurologia   o   in   psichiatria,  vengono  iscritti
direttamente  al  20 anno senza esame, a giudizio del direttore della
scuola  e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di cui ai
numeri  1), 2), 5), 7), 8) e dall'espletare e il periodo di internato
in neurologia e psichiatria.
  Gli  specialisti  in clinica pediatrica vengono iscritti al 2° anno
della  scuola,  direttamente  senza  esame,  a giudizio del direttore
della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di cui ai numeri
3)  e  4),  e vengono esentati dall'espletare il periodo di internato
dell'anno.
  Le   abbreviazioni  di  cui  sopra  sono  pero'  condizionate  alla
disponibilita' dei posti.

Scuola  di  specializzazione  in  tisiologia e malattie dell'apparato
                            respiratorio

  Art.  225. - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie
dell'apparato  respiratorio  conferisce  il diploma di specialista in
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

  Art.  226.  -  Alla  scuola,  che  ha  sede  presso  l'istituto  di
tisiologia  e  malattie  dell'apparato respiratorio dell'Universita',
sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

  Art. 227. - La scuola ha la durata di anni tre. Sono ammessi dodici
iscritti  al  1°  anno,  quindici  al  2° e 3° anno, per un totale di
quarantadue iscritti.

  Art. 228. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola, sono:

      1° Anno:
    1)  Anatomia  ed  istologia  patologica della tubercolosi e delle
malattie dell'apparato respiratorio 1°;
    2) Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
    3) Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
    4)    Fisiologia    e   fisiopatologia   generale   dell'apparato
respiratorio;
    5) Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
    6) Microbiologia;
    7) Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle
malattie dell'apparato respiratorio.

      2° Anno:
    1)  Anatomia  ed  istologia  patologica della tubercolosi e delle
malattie dell'apparato respiratorio 2°;
    2) Clinica della tubercolosi 1°;
    3) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio 1°:
    4)  Fisiopatologia  speciale  della  tubercolosi e delle malattie
dell'apparato respiratorio;
    5) Broncologia;
    6) Radiologia dell'apparato respiratorio;
    7) Profilassi della tubercolosi;
    8) Igiene e legislazione sociale.

      3° Anno:
    1) Clinica della tubercolosi 2°;
    2) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio 29;
    3) Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato
respiratorio;
    4)  Terapia  fisiomeccanica  nella  tubercolosi  e nelle malattie
dell'apparato respiratorio;
    5)   Terapia   chirurgica  nella  tubercolosi  e  nelle  malattie
dell'apparato respiratorio.

  Art. 229. - L'allievo, per essere ammesso al corso successivo, deve
aver  ottenuto  tutte  le  firme di frequenza del corso e deve averne
superato gli esami relativi.
  Il  presente  decreto  munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 42. - SCIARRETTA