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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 1148

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939, n. 1350 e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Gli  articoli  569,  570,  571, 572, 573, relativi alla scuola di
specializzazione  in  gastroenterologia, che muta la denominazione in
quella  di  scuola  di  specializzazione  in  malattie  dell'apparato
digerente, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

    Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente (I
scuola)
  Art.  569.  -  La  scuola  svolge  un  corso di specializzazione in
malattie dell'apparato digerente.
  Alla  scuola  sono  ammessi  i  laureati in medicina e chirurgia in
numero  massimo  di venti allievi. L'ammissione avviene in base ad un
esame preliminare.
  Art.  570.  -  Il  corso ha la durata di tre anni ed un quarto anno
deve essere dedicato al tirocinio pratico gastroenterologico.
  Il corso ha luogo nell'istituto di clinica delle malattie tropicali
e infettive dell'Universita'.
  Art. 571. - Gli iscritti debbono:
    a) seguire per i primi tre anni gli insegnamenti della scuola;
    b)  prestare  servizio continuativo nelle corsie e nei laboratori
della clinica;
    c)  svolgere l'anno di tirocinio pratico gastroenterologico nella
clinica o in reparti ospedalieri.
  Alla  fine  del  corso  gli iscritti che abbiano superato tutti gli
esami  debbono  sostenere  la  discussione  su  una  tesi scritta per
conseguire il diploma di specializzazione.
  Art.  572.  - Il corso comprende i seguenti insegnamenti, con esami
da sostenere alla fine di ciascuno di essi:
    1) Anatomia normale e patologica;
    2) Fisiologia normale e patologica;
    3) Chimica clinica;
    4) Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
    5) Semeiotica radiologica;
    6) Malattie del tubo digerente;
    7) Malattie del fegato e del pancreas;
    8) Clinica medica (triennale).
  Insegnamenti  complementari  con corsi semestrali, saranno aggiunti
in numero non superiore a sei per la totalita' del corso.
  Art.  573. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti
negli  anni  di  corso),  l'ordine  e  le  modalita' degli esami sono
stabiliti nel manifesto annuale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 settembre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 73. - SCIARRETTA