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LEGGE 14 agosto 1974, n. 377

Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato e mutamento della denominazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-9-1974 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e la commissione consultiva interregionale, presenterà al Parlamento un piano poliennale di sviluppo della rete delle ferrovie dello Stato, coordinato con il piano generale dei trasporti, da definire in sede di programma economico nazionale, nel contesto delle misure intese a superare gli squilibri settoriali e territoriali del Paese. Il piano sarà comunque presentato entro il 31 dicembre 1976.
In attesa della presentazione del piano poliennale, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.000 miliardi.
Il piano poliennale ed il programma di interventi straordinari hanno lo scopo di migliorare l'assetto del sistema ferroviario nazionale mediante:
l'adeguamento delle strutture portanti del sistema ferroviario nazionale alle previsioni di sviluppo del traffico attraverso il potenziamento delle direttrici fondamentali, longitudinali e trasversali;
l'organico ammodernamento e potenziamento delle linee meridionali ed insulari, nonché dei collegamenti con le isole, per adeguarli alle esigenze e prospettive di sviluppo delle aree interessate;
la necessaria ristrutturazione delle tratte e dei nodi interessati dai traffici pendolari;
il rafforzamento delle strutture attinenti al traffico merci,
comprese quelle necessarie per i collegamenti con i principali porti;
l'adeguamento delle infrastrutture interessate dal traffico
internazionale;
il rilassamento delle linee complementari;
l'ammodernamento del parco del materiale rotabile;
l'ammodernamento degli impianti per la manutenzione e riparazione del materiale mobile;
il miglioramento ambientale delle condizioni di lavoro del personale, riservando, a tal fine, una quota predeterminata degli investimenti destinati agli impianti fissi;
l'adozione delle tecniche più avanzate nei vari settori di attività aziendale ai fini del conseguimento di una maggiore efficienza e produttività.
Nell'ambito del programma di interventi straordinari, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a provvedere anche alla realizzazione di nuove linee ferroviarie di cui essa debba assumere la gestione e la cui costruzione non fosse già iniziata alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668.