stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 agosto 1974, n. 355

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

nascondi
Testo in vigore dal: 21-8-1974
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni  alla
legge 24  maggio  1970,  n.  336,  concernente  norme  a  favore  dei
dipendenti  dello  Stato  ed  enti  pubblici,   ex   combattenti   ed
assimilati, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, 
  al primo comma, le parole: "nel termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto" sono sostituite  dalle  altre:
"nel termine di sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  della
legge di conversione del presente decreto. Scaduto  tale  termine  la
domanda e' irrevocabile"; 
  al secondo comma, dopo la parola: "carriera" e'  inserita  l'altra:
", grado"; 
  il terzo comma e' sostituito dai seguenti: 
  "Il collocamento a riposo avverra' per contingenti del 10 per cento
il 1 luglio e il 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 luglio 1975.
Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio
1973, n. 477, avverra' con decorrenza 1 ottobre  di  ciascun  anno  a
partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovra'  comprendere  il
collocamento a  riposo,  a  titolo  di  precedenza,  di  mutilati  ed
invalidi di guerra nel limite massimo del 30 per cento.  Gli  esclusi
verranno  assegnati  al  contingente  immediatamente  successivo  con
precedenza su tutti gli altri richiedenti. 
  Entro 120 giorni dal termine previsto per  la  presentazione  della
domanda i contingenti di cui ai precedenti commi  saranno  pubblicati
nel bollettino ufficiale delle  rispettive  amministrazioni,  che  ne
daranno notizia agli interessati. 
  Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al
primo comma, per raggiungimento dei  limiti  di  eta'  o  dei  limiti
massimi di anzianita' di servizio di cui all'articolo 2  della  legge
15 febbraio 1958, n. 46, o per dispensa dal servizio  per  motivi  di
salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge
10 dicembre 1973, n. 804. 
  Per tutto il personale della scuola e' fatta salva in ogni caso  la
riliquidazione del  trattamento  di  pensione  e  dell'indennita'  di
buonuscita o di  previdenza  spettante  ai  sensi  dell'articolo  15,
ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477.  Tale  disposizione
si applica anche per il personale che cessera' dal servizio  dopo  il
25 giugno 1975"; 
  l'ultimo comma e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-bis. - Per coloro che alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e comunque entro e non oltre il termine previsto per
l'ultimo contingente di cui al comma terzo del precedente articolo 1,
hanno pendente procedura di riconoscimento delle qualifiche che danno
titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge  24
maggio 1970, n. 336, il termine per la  presentazione  della  domanda
prevista dall'articolo 1 del presente decreto e' rinviato a 30 giorni
dopo   l'avvenuta   notifica    del    provvedimento    formale    di
riconoscimento". 
  L'articolo 2 e' soppresso. 
  L'articolo 3 e' soppresso. 
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  "Le domande presentate tra il 30 giugno 1974  ed  il  giorno  della
pubblicazione del presente decreto, per produrre gli effetti previsti
dal decreto stesso, dovranno essere confermate entro  il  termine  di
decadenza previsto dal  primo  comma  dell'articolo  1.  Il  presente
decreto  non   opera   nei   confronti   delle   domande   presentate
anteriormente al 1 luglio 1974 per i  collocamenti  a  riposo  aventi
decorrenza anteriore alla stessa data. 
  Sono fatti salvi i collocamenti  a  riposo  relativi  al  personale
contemplato nella legge 30  luglio  1973,  n.  477,  il  quale  abbia
prodotto domanda entro il 30 giugno 1974 con effetto  dal  1  ottobre
dello stesso anno e per il quale sia stato gia'  emesso  il  relativo
provvedimento formale entro la predetta data del 30 giugno 1974. 
  Sono altresi' fatte salve le cessazioni dal servizio con i benefici
di cui al primo comma  dell'articolo  1  del  presente,  decreto  dei
dipendenti della regione Trentino-Alto Adige, che  avendo  presentato
la domanda di collocamento a riposo entro il  31  gennaio  1974  sono
stati trattenuti d'ufficio in  servizio  ai  sensi  dell'articolo  59
della legge regionale del Trentino-Alto Adige 26 aprile 1972, n.  10,
modificata con legge regionale 3 luglio 1974, n. 2". 
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Il personale che sara' collocato a riposo ai  sensi  del  presente
decreto non  puo'  essere  assunto  in  impiego  o  avere  incarichi,
eccezione fatta per la  partecipazione  ad  organi  collegiali  ed  a
commissioni, alle dipendenze dello Stato, degli altri enti  pubblici,
anche economici, di societa' a partecipazione statale e di  enti  che
fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti  al
controllo della Corte dei  conti  a  norma  dell'articolo  100  della
Costituzione. 
  Le assunzioni effettuate e gli  incarichi  conferiti  anteriormente
all'8 luglio 1974 al personale collocato in quiescenza a norma  della
legge 24 maggio 1970, n.  336,  cesseranno  di  avere  efficacia  nel
termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. 
  La predetta disposizione non si applica  nei  confronti  di  coloro
che,  dopo  essere  stati   assunti   o   aver   ricevuto   incarichi
anteriormente alla data dell'8 luglio 1974, entro il predetto termine
di sei mesi dichiarino di rinunciare  al  trattamento  di  quiescenza
ottenuto per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336". 
  All'articolo 7 sono soppresse le parole: "ha effetto dal  1  luglio
1974".