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LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1980)
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Testo in vigore dal: 29-8-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  del  testo  unico  di  legge  sulla  liquidazione  e
concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni
per  spese  di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio
1931, n. 227, e' sostituito dal seguente:
  "Ai  parroci  e' dovuto un assegno supplementare fino a portarne la
congrua al limite di annue L. 735.000 dal 1 luglio 1973.
  Per  il  periodo  di  tempo anteriore il limite e' quello stabilito
dalle leggi all'epoca in vigore".