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LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1980)
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Testo in vigore dal:  29-8-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è sostituito dal seguente:
"Ai parroci è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 735.000 dal 1 luglio 1973.
Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".