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LEGGE 5 giugno 1974, n. 283

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749.

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Testo in vigore dal:  11-8-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici provvede, a cura e spese dello Stato, al trasferimento in altra sede del rione Addolorata del comune di Agrigento.
Il perimetro del rione da trasferire è delimitato dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto, sentita l'amministrazione comunale di Agrigento.
L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, sentito il comune di Agrigento, il programma dei lavori di sistemazione generale, ivi compresi i necessari collegamenti viari, e gli interventi di consolidamento e di risanamento del rione, tenute presenti le indicazioni fornite dalla commissione di studio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.
All'espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delimitato a norma del precedente secondo comma, alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombero dei materiali risultanti dalle demolizioni provvede a proprie spese la Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del programma relativo ai lavori di sistemazione generale e di consolidamento dell'abitato di Agrigento, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.
I materiali risultanti dalle demolizioni sono acquisiti dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le aree nonché le opere e gli impianti realizzati o da realizzare dallo Stato per la sistemazione idrogeologica del rione sono acquisiti al patrimonio del comune di Agrigento.