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LEGGE 29 maggio 1974, n. 256

Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1998)
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Testo in vigore dal: 24-7-1974
al: 6-3-1981
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  soggetti  alle disposizioni contenute nella presente legge la
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi che sono immessi sul mercato.
  Le  norme  della  presente  legge  non  si  applicano alle seguenti
materie  per  le  quali  continuano  ad  avere vigore le norme che le
riguardano:
    a)  alle  preparazioni  a  forma  e  dose  di medicamento ed agli
stupefacenti;
    b) alle sostanze radioattive;
    c)  alle munizioni ed agli oggetti che contengono esplosivi usati
per l'accensione e come carburanti;
    d)  al trasporto di merci pericolose per ferrovia, su strada, per
via fluviale, marittima od aerea;
    e) alle sostanze ed ai preparati pericolosi quando sono esportati
verso i paesi non membri delle Comunita' europee.
  Le  norme  della presente legge si applicano anche alle sostanze ed
ai  preparati  pericolosi in caso di passaggio da una ad altra unita'
produttiva  della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle
ulteriori  prescrizioni  per  l'utilizzazione  di  dette  sostanze  e
preparati  da  parte  dei  lavoratori  subordinati  considerati  tali
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955,  n. 547, che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
con proprio decreto, sentita la commissione consultiva permanente per
la  prevenzione  degli  infortuni,  potra' stabilire, in armonia alle
disposizioni   contenute   nella   presente   legge,  ai  fini  della
prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro.