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LEGGE 29 maggio 1974, n. 256

Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1998)
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Testo in vigore dal:  24-7-1974 al: 6-3-1981
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi che sono immessi sul mercato.
Le norme della presente legge non si applicano alle seguenti materie per le quali continuano ad avere vigore le norme che le riguardano:
a) alle preparazioni a forma e dose di medicamento ed agli stupefacenti;
b) alle sostanze radioattive;
c) alle munizioni ed agli oggetti che contengono esplosivi usati per l'accensione e come carburanti;
d) al trasporto di merci pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;
e) alle sostanze ed ai preparati pericolosi quando sono esportati verso i paesi non membri delle Comunità europee.
Le norme della presente legge si applicano anche alle sostanze ed ai preparati pericolosi in caso di passaggio da una ad altra unità produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori subordinati considerati tali dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni, potrà stabilire, in armonia alle disposizioni contenute nella presente legge, ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro.