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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 1108

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 22-6-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Art.  9  - dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di laurea in giurisprudenza sono soppressi i seguenti:

    Demografia;
    Diritto della navigazione;
    Storia dei trattati e politica internazionale;
    Dottrina dello Stato;
    Storia delle dottrine economiche.

  Allo stesso elenco vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:
    Istituzioni di diritto processuale;
    Diritto agrario;
    Diritto delle assicurazioni;
    Diritto delle banche e della borsa;
    Diritto regionale;
    Diritto penale processuale e comparato.
  Art.  28 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in medicina e chirurgia viene aggiunto quello di:

  Medicina psicosomatica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addi' 27 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1974
  Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 61. - SCIARRETTA